Barriere architettoniche: i requisiti delle maniglie degli infissi per accedere al bonus 75%

A che altezza occorre inserire le maniglie degli infissi per accedere al bonus 75% previsto per l'abbattimento delle barriere architettoniche?

di Aldo Colombo - 11/07/2023

La Circolare 17/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli ultimi dubbi “fiscali” sull’applicazione del bonus 75% (soggetti, immobili, limiti di spesa), ma ovviamente non è entrata nei dettagli tecnici del D.M. n. 236/1989 in quanto materia che esula dalle competenze fiscali.

Mentre in alcuni settori dell’edilizia le regole sono chiare da sempre, in altri esistono delle specifiche tecniche da rispettare che meritano una riflessione dedicata per non incorrere in errori, magari frutto di interpretazioni o pareri che, per quanto autorevoli, rimangono pur sempre soggettivi.

Ne è un esempio il dilemma nel settore dei serramenti, riguardante l’altezza delle maniglie di porte, portoncini e infissi esterni, che rischia pericolosamente di rendere la strada accidentata se non si ha l’accortezza di soffermarsi sui dettagli della norma.

I requisiti tecnici del D.M. n. 236/89

Analizziamo il D.M. n. 236/89.

Art. 4.1.1 PORTE

Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari.

Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.

Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.

Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza.

Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali. Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate e arrotondate. (Per le specifiche vedi 8.1.1).”

Qui si parla delle porte d’accesso e delle porte vetrate (si pensi alle porte dei corridoi e disimpegni di una volta), e si rimanda al punto 8.1.1 per i dettagli tecnici.

successivamente:

4.1.3 INFISSI ESTERNI

Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.

I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabile percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.

Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno. (Per le specifiche vedi 8.1.3)”

Qui si parla di porte (quali potrebbero essere gli altri accessi non principali), finestre e porte-finestre (distinguendole quindi dalle porte citate in precedenza); e si rimanda al punto 8.1.3 per i dettagli tecnici.

Dettagli tecnici:

8.1.1 PORTE

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75cm.

Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati.

L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).

Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm. dal piano del pavimento. L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.”

Il riferimento è solo alla porta di accesso e alle altre porte, ma non si parla mai delle “porte-finestre”.

Tra l’altro, si menzionano anche i vetri come eventuali, in quanto nelle porte d’ingresso e nelle porte interne tale caratteristica non è sempre prevista mentre nelle porte-finestre i vetri ci sono sempre.

A seguire:

8.1.3 INFISSI ESTERNI

L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm.100 e 130: consigliata 115 cm.

Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm. Di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm. e inattraversabile da una sfera di 10 cm. di diametro.

Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni.

Le ante degli infissi esterni devono essere usate esercitando una pressione non superiore a kg.8.”

Qui invece si parla di infissi esterni, ergo finestre e porte-finestre, come nel paragrafo 4.1.3 già visto prima, difatti quando si esprime una casistica specifica per la traversa inferiore vengono evidenziate all’interno del paragrafo le finestre ricordando che sono solo una parte degli infissi stessi.

Non vi è mai stato alcun dubbio che gli “infissi esterni” siano le finestre e le porte-finestre, e non solo le “finestre”, come qualche interpretazione confusa di pseudo-esperti tuttologi (o improvvisati tali) circolata ultimamente vuole far credere, gettando confusione in un settore che già fatica a ricorrere le altalene normative su detrazioni, sconti e cessioni, altrimenti dovremmo andare a rivedere tutto il relativo ecobonus a partire dal 2007 ad oggi e limitarlo alle sole finestre, escludendo le porte-finestre.

La Norma UNI 8369-1:1988

A supporto di ciò ci pensa anche la Norma UNI 8369-1:1988 del 30/09/1988 (di poco antecedente ed in vigore ai tempi del DM 236/89) che indicava i termini fondamentali delle chiusure verticali:

Art. 2.2: “infissi esterni verticali”: classe di elementi tecnici con funzione di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, energia, materiali solidi, liquidi o gassosi tra gli spazi interni e gli spazi esterni e in generale completare l’attrezzatura della chiusura verticale.

Che fatto salvo non si voglia far passare persone ed animali altrove, è abbastanza logico e sensato pensare che attraversino le porte-finestre!

In sintesi:

Tipologia elemento

Altezza delle maniglie

Porta d’accesso o altre porte

Compresa tra 85 cm e 95 cm (consigliata 90 cm)

Infissi esterni (finestre o porte-finestre)

Compresa tra 100 cm e 130 cm (consigliata 115 cm)

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