Bonus 75% barriere architettoniche: tutti gli emendamenti al D.L. n. 212/2023

Molte proposte di emendamento al ddl di conversione del D.L. n. 212/2023 prevedono una modifica all’attuale disciplina prevista per il bonus 75% barriere architettoniche

di Redazione tecnica - 29/01/2024

Gli emendamenti presentati alla Camera

Come anticipato, sul Decreto Legge n. 212/2023 è stato avviato il percorso di conversione in legge e nei prossimi giorni la Commissione Finanze si esprimerà sui 122 emendamenti presentati, di cui 39 riguardano proprio l’art. 3.

Sostanzialmente, le proposte di emendamento (alcune molto fantasiose considerate le scelte e le tendenze dell’attuale maggioranza) possono essere così raggruppate:

  • diversi emendamenti puntano all’abrogazione totale dell’art. 3;
  • qualcuno chiede di eliminare le limitazioni all’ambito oggettivo e modificare l’aliquota diminuirebbe al 50% con utilizzo a 10 anni;
  • in alcuni casi è stato chiesto di spostare le limitazioni al 31 dicembre 2024, mantenendo le regole precedenti fino a questa data.

Riportiamo di seguito tutti gli emendamenti all’art. 3 del D.L. n. 212/2023.

3.4. - Sopprimere il comma 1.

3.5 - Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

3.6 - Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici con le seguenti: di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

3.7. - Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. - Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2 le parole: «in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento»;

sostituire il comma 2 con il seguente: - 2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4-ter è abrogato.;

sopprimere il comma 3. - Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. - Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

al medesimo comma 1:

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2 le parole: «in cinque quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «in dieci quote annuali di pari importo»;

sopprimere la lettera c);

al comma 2:

alla lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: fino al 30 giugno 2024;

alla lettera b), alinea, sostituire le parole: al 31 dicembre 2023 con le seguenti: al 30 giugno 2024;

alla lettera b), capoverso lettera a), sopprimere le parole: a prevalente destinazione abitativa;

alla lettera b), capoverso lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure una persona di età uguale o superiore a 65 anni al momento del sostenimento della spesa sia presente nel nucleo familiare del contribuente oppure abbia domicilio o residenza nell'immobile oggetto di intervento;

alla lettera b), dopo il capoverso lettera b), aggiungere i seguenti:

b-bis) istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

b-ter) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

b-quater) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

b-quinquies) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e sia stato versato un acconto sul prezzo.

3.10. - Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. - Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2 le parole: «in cinque quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «in dieci quote annuali di pari importo»;

sopprimere il comma 2;

al comma 3, alinea, sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 1;

al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e sia stato versato un acconto sul prezzo.

3.11. - Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. - Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2 le parole: «in cinque quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «in dieci quote annuali di pari importo»;

sopprimere il comma 2;

al comma 3, alinea, sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 1.

3.13

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. - Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2 le parole: «in cinque quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «in dieci quote annuali di pari importo»;

al comma 2:

alla lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: fino al 30 giugno 2024;

alla lettera b), alinea, sostituire le parole: al 31 dicembre 2023 con le seguenti: al 30 giugno 2024.

3.14. - Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: aventi ad oggetto esclusivo scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. - Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 30 giugno 2024;

alla lettera b), alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 30 giugno 2024.

3.16. - Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché di interventi volti all'adattabilità delle unità immobiliari.

3.17. - Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o una persona di età uguale o superiore a settanta anni, la detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta per tutti gli interventi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

3.18 - Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta per tutti gli interventi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

3.19

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, alinea, le parole: «in cinque quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «in dieci quote annuali di pari importo».

3.20. - Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.21. - Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 4-bis, le parole: «ai lavori di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli interventi previsti dal comma 1 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236».

3.22. - Sopprimere i commi 2 e 3.

3.23. - Sopprimere il comma 2. - Conseguentemente, al comma 3:

sopprimere le parole:, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023,

sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 1.

3.24 - Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso lettera a) con il seguente:

a) tutti i contribuenti IRES e IRPEF in relazione a interventi su parti comuni di edifici;

3.25. - Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso lettera b) con il seguente:

b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente abbia un valore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3.26. - Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), sopprimere le parole da: che la stessa unità immobiliare sia adibita fino alla fine della lettera.

3.27. - Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: un reddito di riferimento fino a:, n. 77 con le seguenti: un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

3.28. - Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: un reddito di riferimento fino a:, n. 77 con le seguenti: un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui.

3.30. - Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: un reddito di riferimento fino a:, n. 77 con le seguenti: un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 15.000 annui.

3.31. - Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole: 15.000 euro con le seguenti: 25.000 euro.

3.34. - Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o una persona di età superiore ai 70 anni, residente nell'edificio.

3.35

Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o una persona di età uguale o superiore a 70 anni.

3.36. - Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso lettera b), aggiungere i seguenti:

b-bis) dalle parrocchie, dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

b-ter) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

b-quater) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

b-quinquies) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

3.37.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3.40. - Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: - 3-bis. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 continuano in ogni caso ad applicarsi alle spese sostenute da contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 504.

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