Bonus 75% barriere architettoniche: ecco chi può utilizzare sconto in fattura e cessione del credito

Il Decreto Legge n. 212/2023 ha cambiato le regole per utilizzare le opzioni alternative sul bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche

di Redazione tecnica - 08/02/2024

È stato avviato il 6 febbraio 2023 in Commissione Finanze al Senato l’esame del disegno di legge, approvato dalla Camera, di conversione del Decreto-Legge n. 212/2023 (Decreto Superbonus e bonus edilizi) recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali in edilizia di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Decreto Legge n. 212/2023: la conversione in legge

Dopo la consueta illustrazione dei contenuti del provvedimento da parte del relatore, il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Sandra Savino ha precisato che il Governo, analogamente a quanto avvenuto presso la Camera dei deputati, non ha ritenuto opportuno modificare il provvedimento nel corso dell'esame al Senato.

Benché il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno sia stato fissato per questa settimana, considerato che l’esame in Assemblea è stato fissato per il 20 febbraio e che il successivo 27 febbraio scadrà il termine per la conversione, è ormai certo che il D.L. n. 212/2023 sarà convertito mantenendo il testo originario predisposto da Palazzo Chigi.

Il contenuto del provvedimento

Ricordiamo che il D.L. n. 212/2023 si compone di appena 4 articoli:

  • l’art. 1 definisce una misura salva SAL per il superbonus e un contributo per la chiusura dei cantieri per i soggetti a basso reddito;
  • l’art. 2 estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici in zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana, e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo, ed introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento (Superbonus) per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;
  • l’art. 3 modifica il bonus 75% previsto per l’abbattimento delle barriere architettoniche e limita le possibilità di utilizzare le opzioni alternative;
  • l’art. 4 fissa l’entrata in vigore di queste disposizioni al 30 dicembre 2023.

Bonus 75% barriere architettoniche: le modifiche

Relativamente alla detrazione fiscale del 75% prevista dall’art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il nuovo provvedimento d’urgenza (che ormai possiamo considerare definitivo):

  • modifica l’ambito soggettivo del bonus limitandolo all’abbattimento delle barriere architettoniche verticali (scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici);
  • obbliga alla produzione di una asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
  • ridefinisce le possibilità di utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio.

Bonus 75% barriere architettoniche: le opzioni alternative alla detrazione

Relativamente alle possibilità di utilizzare sconto in fattura e cessione del credito, ricordiamo che questo Governo era già intervenuto con il Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni) di febbraio 2022, mediante il quale aveva sostanzialmente abrogato le opzioni alternative limitandole solo ad alcune casistiche (tra le quali il bonus 75 per l’abbattimento delle barriere architettoniche).

Dopo appena 10 mesi, lo stesso Governo è evidentemente tornato indietro sui propri passi, modificando l’art. 2, comma 1-bis del D.L. n. 11/22, che nella sua attuale versione dispone:

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da: a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8 -bis .1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In questo modo le opzioni alternative possono essere utilizzate liberamente:

  • sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
  • dai condomini con prevalente destinazione abitativa (la residenzialità va calcolata sulla base della superficie delle unità immobiliari che compongono l’edificio: se quelle residenziali sono maggiori del 50% del totale, allora tutte le unità potranno utilizzare sconto e cessione; in caso contrario nessuna);
  • dalle persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che:
    • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
    • la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
    • il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (tale requisito non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Analogamente a quanto previsto dal D.L. n. 11/2023, anche il D.L. n. 212/2023 prevede un sistema di eccezioni per continuare ad utilizzare le opzioni alternative sulle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 dicembre 2023 (entrata in vigore del D.L. n. 212/2023):

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo
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