Bonus 75% barriere architettoniche, nuovi chiarimenti dal Fisco

L'Agenzia delle Entrate pubblica due nuove risposte sull'utilizzo della detrazione fiscale prevista dall'art. 119-ter del Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 22/09/2022

L’Agenzia delle Entrate torna a parlare delle detrazioni fiscali per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, e lo fa fornendo due interessanti risposte che rappresentando due diverse possibilità di applicazione delle agevolazioni.

Mentre la risposta n. 461/2022 riguarda interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati su due unità immobiliari site nello stesso condominio e in comproprietà, la risposta n. 465/2022 chiarisce l’ambito di applicazione di quanto previsto dall’art. 119-ter del Decreto Rilancio, con particolare riferimento a un condominio a prevalenza non residenziale.

Eliminazione delle barriere archiettoniche: la detrazione al 75%

Con l’art. 1, comma 42 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) è stato introdotto nell’ordinamento l’articolo 119-ter del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, che riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione è pari al 75% delle spese sostenute e va ripartita in cinque quote annuali di pari importo, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • a) 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • b) 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • c) 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La norma dispone, inoltre, che:

  • la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito;
  • ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Il bonus 75% si aggiunge alla detrazione del 110% delle spese (cd. Superbonus) di cui all'articolo 119, commi 2 e 4, del citato decreto Rilancio, oltre che alla detrazione del 50% delle spese sostenute per le opere finalizzate all'abbattimento e all'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. n. 917/198, attualmente disciplinata dall'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013.

Eliminazione barriere architettoniche: interventi ammessi alla detrazione

Questo il quadro normativo di riferimento sulla nuova detrazione introdotta con la legge di Bilancio 2022. Nel caso specifico della risposta n. 461/2022, l’istante è comproprietaria con il coniuge, di due appartamenti adiacenti, posti al secondo piano di un condominio composto da più di otto unità immobiliari su cui sono in corso lavori finalizzati al collegamento delle due unità immobiliari e all'eliminazione delle barriere architettoniche al loro interno.

Il dubbio nasce sulla tipologia di interventi ammessi alla detrazione e se in particolare possano fruire delle agevolazioni le spese relative alle opere di ampliamento e sostituzione delle porte, con conseguente sistemazione della pavimentazione e modifica delle prese con adeguamento dell'impianto elettrico, oltre che le spese relative alla ristrutturazione completa del bagno (compresa la sostituzione dei sanitari e adeguamento degli impianti).

Sulla questione il Fisco ha spiegato che, qualora i prospettati interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, per queste spese si potrà usufruire della detrazione di cui al citato articolo 119-ter del decreto Rilancio, in relazione alle relative spese sostenute nel periodo di imposta 2022.

La stessa detrazione spetta anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.

Bonus eliminazione barriere su un edificio a prevalenza non residenziale: il chiarimento di AdE

Per quanto riguarda la realizzazione di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati sulle parti comuni di un edificio condominiale a prevalenza non residenziale, nella risposta n. 465/2022 il Fisco ha richiamato la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, la quale stabilisce che:

  • in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono;
  • la detrazione che ciascun condomino dovrà calcolare sarà relativa alla spesa da lui sostenuta e imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile, ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.

Inoltre dal punto di vista soggettivo, la nuova disposizione riguarda le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

In riferimento invece alla tipologia di interventi, essi devono rispettare «i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno1989, n. 236, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata".

Come già chiarito con la risposta pubblicata il 6 settembre 2022, n. 444, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su "edifici già esistenti" senza ulteriori specificazioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su edifici composti da unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, salvo il rispetto dei criteri previsti dal citato decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Di conseguenza, il condominio, anche se non è a prevalenza residenziale, potrà usufruire delle detrazioni di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio.

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