Bonus alberghi: ecobonus e sismabonus all'80%

L'art. 1 del Decreto Legge n. 152/2021 prevede un contributo a fondo perduto e una detrazione fiscale fino all'80% destinata anche alle spese di ecobonus e sismabonus

di Redazione tecnica - 10/11/2021

Nuove possibilità per il settore turistico. Dovremo ancora attendere la conversione in legge, ma l'art. 1 del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 ha previsto nuove detrazioni fiscali e contributi a fondo perduto per le imprese operanti nel settore turistico.

Bonus alberghi: i beneficiari

Detrazioni fiscali e contributi a fondo perduto sono riconosciuti:

  • alle imprese alberghiere;
  • alle strutture che svolgono attività agrituristica (legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali);
  • alle strutture ricettive all’aria aperta;
  • alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

Bonus alberghi: la detrazione fiscale

La misura messa a punto nel decreto Infrastrutture prevede un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all’80% delle spese sostenute i seguenti interventi realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2024:

  • interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
  • interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
  • spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Bonus alberghi: il contributo a fondo perduto

Lo stesso articolo prevede anche la possibilità di accedere ad un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli stessi interventi elencati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:

  • fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
  • fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo;
  • fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Bonus alberghi: detrazioni e contributi a fondo perduto cumulabili

Detrazioni fiscali e contributi a fondo perduto sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi. L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione.

Finanziamenti a tasso agevolato

Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte da detrazioni e contributo a fondo perduto, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato, a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Modalità di fruizione del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Infrastrutture il Ministero del turismo, pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi, ivi inclusa l’individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi.

Bonus alberghi: sarà Click day

Gli incentivi sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di:

  • 100 milioni di euro per l’anno 2022;
  • 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
  • 40 milioni di euro per l’anno 2025;

con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L’esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

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