Bonus carburante: chiarimenti dal Fisco

Pubblicata la Circolare che specifica l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'agevolazione e l'eventuale sostituzione dei premi di risultato con i buoni benzina

di Redazione tecnica - 22/07/2022

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, recante i chiarimenti sul cd. “Bonus Carburante”, previsto dall’art. 2 del D.L. n. 21/2022, convertito, con midficazioni dalla legge n. 51/2022. Esso dispone che,con l'obiettivo di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, soltanto per il periodo d’imposta 2022, i datori di lavoro privati possono erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

In particolare, nella circolare vengono definiti l'ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione e vengono forniti chiarimenti sulla possibilità di erogare i buoni in sostituzione dei premi di risultato.

Bonus benzina: a chi spetta

L’articolo 2 del D.L. n. 21/2022 individua le specifiche caratteristiche per connotare il datore di lavoro e i lavoratori dipendenti interessati al beneficio. Nella circolare si precisa che per datori di lavoro si intendono quelli che operano nel “settore privato”, così come individuato, per esclusione, nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E.

Sono, pertanto, escluse dal settore privato e, di conseguenza, dall’agevolazione in esame le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mentre rientrano nell’ambito di applicazione della misura gli enti pubblici economici, i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti.

Inoltre non sono effettuate distinzioni sulla categoria di lavoratori né è prevista una soglia di reddito.

Per altro, dato che il buono non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, l’Agenzia dele Entrate ritiene che i buoni possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, a condizione che non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.

Sempre dal punto di vista soggettivo, il Fisco precisa che il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante sia integralmente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 95 del TUIR, sempre che l’erogazione di tali buoni sia riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

Caratteristiche dei buoni benzina

I buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano). L’erogazione di buoni o titoli analoghi spetta anche per la ricarica di veicoli elettrici.

Come già precisato, l’erogazione non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 €; se il valore in questione è superiore a detto limite, esso concorre interamente a formare il reddito.

Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Ecco due esempi di chiarimento:

  • nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria;
  • se il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.

Inoltre, considerato che la disposizione in esame è riferita esclusivamente all’anno 2022, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

Nel caso di buoni erogati tramite voucher, il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato

Mnetre inizialmente il buono è stato qualificato come erogazione «a titolo gratuito», effettuata dal datore di lavoro al proprio dipendente, la legge di conversione del medesimo d.l. n. 21/2022 ha eliminato la locuzione e, di conseguenza, non ha escluso la possibilità che l’erogazione sia effettuata per finalità retributive, qualora compatibile con le disposizioni in materia.

Ciò significa che il premio di risultato di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190, della legge di Bilancio 2016, può essere sostituito per il 2022 con i buoni benzina. Data la temporaneità della misura, devono essere erogati nell’anno in corso.

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