Bonus casa: ok alle detrazioni per impianti di videosorveglianza

Ok all'utilizzo delle agevolazioni per misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Occhio però alle spese ammesse

di Redazione tecnica - 29/01/2024

Le ristrutturazioni edilizie prevedono la possibilità di utilizzare agevolazioni fiscali per numerose tipologie di interventi, tutte inserite nell’art. 16-bis del TUIR e solitamente definite come “Bonus Casa”. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per impianti di videosorveglianza, fermo restando alcuni limiti.

Bonus ristrutturazione: ok anche per impianti di videosorveglianza

La precisazione arriva da Fisco Oggi in risposta a un contribuente intenzionato a installare una fotocamera con collegamento a un centro di vigilanza privato, e che chiede se il bonifico parlante previsto per le ristrutturazioni edilizie permetta l'accesso alle detrazioni, in particolare per le spese sostenute sia per l'installazione dell'impianto che per la vigilanza.

Ristrutturazioni edilizie: gli interventi che accedono al Bonus Casa

Ricordiamo che l’art. 16-bis del TUIR prevede una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese documentate fino a 48mila euro (limiti attualmente al 50% su 96mila euro fino al 31 dicembre 2024, così come stabilito dall’art. 16, comma 1, del D.L. n. 63/2013) per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

  • a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del d.P.R. n. 380/2001 effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
  • b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del d.P.R. n. 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
  • c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b), sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriori alla disposizione in esame;
  • d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
  • f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
  • l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Impianti di videosorveglianza: spese ammesse alle detrazioni

L’installazione di sistemi di videosorveglianza rientra quindi tra gli interventi che danno diritto alla detrazione del 50% delle spese per il recupero del patrimonio edilizio, come previsto dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 16-bis, ma con una limitazione: come spiega l’Agenzia delle Entrate richiamando la Circolare n. 13 del 2001,  l’agevolazione va applicata solo alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, ma non si può utilizzare anche per gli importi pagati all’istituto di vigilanza per le attività di controllo.

 

© Riproduzione riservata