Bonus edilizi 2024: quali sono, beneficiari, scadenze e limiti di spesa

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di Redazione tecnica - 15/11/2023

Superbonus 70%: soggetti beneficiari, interventi e scadenza

Mentre all’interno del Parlamento si parla di prorogare il superbonus 90/110% (in scadenza il 31 dicembre 2023) almeno per i cantieri in corso ed a determinate condizioni, una cosa è certa: a partire dall’1 gennaio 2024 le spese sostenute per nuovi interventi di superbonus potranno essere portate in detrazione in 4 anni con aliquota al 70%. Per tutto il 2025, invece, la detrazione diminuirà ulteriormente al 65%.

Altro importante aspetto da considerare è che il superbonus non potrà più essere utilizzato dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ovvero le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari oppure unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale.

Potranno continuare ad utilizzare questo bonus i condomini e le persone fisiche proprietarie di edifici da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate ovvero i soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio.

Da non dimenticare che, in deroga alle regole previste dal Codice Civile, le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di superbonus sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Mentre, le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole (aspetto ormai inutile da considerare visto che il bonus non è più del 110%).

Per quanto riguarda gli interventi agevolabili con il superbonus 70%, è possibile distinguere tra le seguenti tipologie:

  • interventi trainanti - accedono direttamente al superbonus;
  • interventi trainati - accedono al superbonus solo se eseguiti congiuntamente ad un intervento trainate (in tal senso fa fede la data di inizio e fine lavori).

Gli interventi trainanti sono:

  • l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus, che sarà più conveniente realizzare con quello “ordinario di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).

Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica possono trainare i seguenti interventi:

  • efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di efficienza energetica o riduzione del rischio sismico) consente di portare in detrazione fiscale al 70% altre spese, sempre se effettuate congiuntamente, relative a:

  • abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni (anche in questo caso sarà più conveniente utilizzare il bonus barriere architettoniche del 75% di cui all’art. 119-ter del Decreto Rilancio),
  • installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del rischio sismico consente l'accesso al superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente, anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

La detrazione per gli interventi di isolamento termico è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

  • a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

N.B. nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8x40.000 + 2x30.000=380.000 euro.

La detrazione spettante per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

  • a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

N.B. nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8x20.000 + 2x15.000=190.000 euro.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%), la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

Discorso a parte va fatto per i limiti di spesa relativi agli interventi trainati. Infatti, per quelli di efficienza energetica si rimanda alla legislazione vigente.

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