Bonus edilizi, il Fisco ribadisce il divieto di cessione parziale dei crediti

L'Agenzia delle Entrate chiarisce la modalità di caricamento dei crediti sulla Piattaforma e come è possibile effettuare la cessione dopo l'esercizio della prima

di Redazione tecnica - 26/05/2022

A seguito del divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi, previsti con il comma 1-quater dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, introdotto in sede di conversione del decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022) con legge n. 25/2022, molti contribuenti hanno chiesto chiarimenti sulla modalità di cessione dei crediti successivi al primo esercizio dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura) e come si potranno individuare questi crediti nella “Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate.

Cessione parziale dei crediti e caricamento sulla Piattaforma: chiarimenti dal Fisco

Come ha spiegato il Fisco, anche tramite una FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni sconto in fattura e prima cessione del credito, relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi comunicati a partire dal 1° maggio 2022.

La disposizione è stata resa operativa tramite l’attribuzione, al momento del caricamento nella “Piattaforma cessione crediti”, di un codice identificativo ai crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura.

In particolare, i crediti vengono già suddivisi in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa. A ciascuna rata annuale viene assegnato un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

Divieto per la cessione parziale delle rate, non dell'importo intero della rata

Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto, per l’intero importo, anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, oppure utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Le singole rate invece non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

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