Bonus edilizi e immobili in eredità: niente detrazioni senza possesso materiale del bene

Cosa accade alle detrazioni per ristrutturazione se l'immobile in eredità è locato a terzi? La Corte di Giustizia Tributaria ricorda cosa dispone in proposito l'art. 16-bis del TUIR

di Redazione tecnica - 24/05/2023

In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione delle detrazioni fiscali come quelle per spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa) si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Bonus casa: le detrazioni spettano all'erede?

Lo ha ribadito la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte con la sentenza n. 130/2023, con la quale ha confermato la cancellazione delle detrazioni relative alle spese sostenute per "interventi di recupero del patrimonio edilizio" e per "interventi finalizzati al risparmio energetico" per assenza del requisito della "detenzione materiale e diretta del bene", trattandosi di spese sostenute dal de cuius.

Ricorda sul punto la CGT che, perché gli eredi possano conservare la detrazione caduta in successione, è necessario conservare la "detenzione materiale e diretta" dell'immobile caduto in successione.

Detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio: l'art. 16-bis del TUIR

La questione verte sull’applicazione dell’art. 16 bis del Tuir, che dispone:

"1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo. l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;" Nonché dal dpr 380/2001 per la parte che ci interessa:

"Art. 3-Definizioni degli interventi edilizi 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici. Nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni dì uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipo logici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parli di essi, eventualmente crollati o demoliti. attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertare la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente."

Secondo l’Agenzia delle Entrate, essendo l’immobile locato a terzi (come del resto già prima della successione), l’erede non ne avrebbe avuto, a lettura dell'art. 16 cit. il "possesso o detenzione" richiesti dalla norma e legittimanti la possibilità di portare le spese sostenute, nei limiti dì legge (36%) in detrazione.

Le valutazioni della Corte Tributaria

In primo grado, la CTP aveva ritenuto l’assunto infondato: normalmente la legge riconosce al proprietario di una cosa la facoltà di goderne e disporne in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico (art. 832 c.c.). Non v'è dubbio che tra le prerogative ammesse dal legislatore in favore del dominus rientri quella dì concedere il bene in godimento ad un soggetto terzo, ad esempio attraverso un contratto di locazione. In particolare, l’art. 1571 c.c. definisce la locazione come quel contratto in forza del quale "una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo".

Con l'instaurarsi del rapporto giuridico patrimoniale tra locatore e conduttore, il titolare della cosa locata risulta, per un verso, proprietario legittimo dì quest'ultima, per l'altro, possessore "mediato": tale è l'ipotesi in esame, dato che il ricorrente potrebbe a buon diritto dimostrare il "possesso " degli immobili de quibus e quindi vantare il diritto scaturente dall'art. 16 TUIR, motivo per cui le detrazioni, secondo la CTP, continuavano a spettargli.

Le detrazioni non spettano senza detenzione materiale e diretta del bene

Da qui l’appello della Direzione Provinciale delle Entrate, che è stato accolto. Secondo la CGT la sentenza è illegittima, perché poggia su un'interpretazione del tutto errata del combinato disposto degli articoli art. 16-bis del TUIR e dell'art. 1140 cc.

Ribadisce in proposito la Corte che ai sensi dell'art. 16-bis, comma 8, ultimo periodo, del TUIR: "In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene".

Da qui, secondo i magistrati, “non si comprende qual sia il processo logico attraverso il quale i giudici della CTP, partendo dal fatto che il ricorrente.avrebbe conservato il "possesso mediato" sui beni locati caduti in successione, giungono poi a ritenere realizzata nel caso concreto la condizioni prevista dal citato art.16-bis, ossia che l’erede, in relazione agi immobili locati ricevuti in successione avrebbe conservato, oltre il possesso, anche la detenzione materiale e diretta degli stessi”.

L’erede in realtà, pur mantenendo il "possesso mediato" degli immobili locati, non conserva in alcun modo la "detenzione materiale e diretta" di tali immobili, la quale, semmai, spetta ai soli conduttori degli stessi in virtù del vincolo contrattuale originariamente intercorso fra questi e il de cuius.

Il fatto stesso che il Legislatore nel redigere l'art. 16-bis, comma 8, abbia precisato con gli aggettivi "materiale" e "diretta" la qualità della "detenzione" è dimostrazione evidente che questi intendeva escludere dal beneficio della conservazione della detrazione proprio quegli eredi che, pur mantenendo il "possesso mediato" sugli immobili ricevuti in successione, non potevano più disporre degli stessi in modo "materiale e diretto" in quanto tenuti ad adempiere ad un obbligo contrattualmente vincolante (come lo è la locazione) da loro assunto nei confronti di terzi.

L'appello è stato quindi accolto: la norma fiscale ha chiaramente inteso limitare il beneficio della detrazione fiscale per i lavori realizzati nelle parti comuni dell'edificio ai soli detentori "materiali e diretti" del bene, in ipotesi il contribuente ove avesse avuto oltre la proprietà anche la residenza nell'abitazione. Tale diverso trattamento risponde a scelte discrezionali del legislatore e non appare irrazionale o contrario a principi costituzionali tanto da imporre una interpretazione come quella fornita dal giudice di primo grado.

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