Bonus edilizi: la querelle tra crediti inesistenti e non spettanti

Sarà la Cassazione in Sezioni Unite a dirimere ogni dubbio sulla differenza tra crediti inesistenti e non spettanti

di Angelo Pisciotta - 16/02/2023

Il modo in cui la distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti potrà essere rilevante ai fini sanzionatori verrà stabilito dalle Sezioni Unite; la Suprema Corte, per via di una controversia sulla contestazione di crediti considerati dall’Agenzia delle Entrate inesistenti, ha rilevato una differenza tra le due tipologie di violazioni ai fini della sanzione.

Crediti inestistenti

Nello specifico, per il credito inesistente manca (in tutto o in parte) il presupposto costitutivo e l’inesistenza non è riscontrabile mediante controlli automatizzati.

Vi sono, quindi, due diverse sanzioni:

  • per il credito non spettante il 30% del credito utilizzato;
  • per i crediti inesistenti dal 100 al 200% del credito.

Ai fini dei termini di accertamento, il recupero dei crediti inesistenti deve essere comunicato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo; secondo un “orientamento tradizionale”, non esiste distinzione tra credito non spettante e inesistente ai fini dei termini di decadenza (tenendo sempre in considerazione gli otto anni).

I presupposti per l'inesistenza del credito

Di recente, i giudici di legittimità hanno invece ritenuto il credito “inesistente” quando manca il presupposto costitutivo (ovvero, quando la situazione giuridica creditoria non emerge dai dati contabili-patrimoniali-finanziari del contribuente) e quando tale mancanza non sia evidenziata dai controlli automatizzati o formali sugli elementi dichiarati dal contribuente o in possesso dell’anagrafe tributaria.

Anche la Cassazione ha richiamato espressamente la definizione di credito inesistente contenuta nelle pronunce “gemelle” ed ha rilevato che la diversità delle due ipotesi (non spettante, inesistente) incide anche sull’elemento soggettivo.

L’inesistenza del credito costituisce di per sé un indice rilevatore della coscienza e volontà del contribuente di creare una falsa posta creditoria, mentre per i crediti “non spettanti” occorre provare la consapevolezza che non siano utilizzabili.

Sui termini decadenziali, da differenziare o meno in base alla tipologia di credito, sono già state interessate le Sezioni unite per ristabilire la divergente interpretazione; secondo la nuova ordinanza, occorre comprendere anche la rilevanza ai fini sanzionatori della distinzione tra le due tipologie di credito (inesistente/non spettante).

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