Bonus facciate 2021: anche su interventi realizzati nel 2022?

Domande e risposte su edilizia e detrazioni: è possibile portare in detrazione con il bonus facciate le spese sostenute nel 2021 per interventi da realizzare nel 2022?

di Redazione tecnica - 26/10/2021

Nel caso di interventi realizzati a cavallo tra il 2021 e il 2022, in caso di pagamento entro il 2021 dell'intero importo dei lavori che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura (90%), soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla norma, è possibile portare in detrazione con il bonus facciate tutta la spesa dell'intervento?

Bonus facciate 2021 e interventi conclusi nel 2022:e le risposte di AdE e MEF

Oggi proviamo a rispondere ad una interessantissima domanda che ci siamo posti nelle ultime settimane in riferimento alla detrazione fiscale del 90% (bonus facciate) prevista dall'art. 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020).

Una domanda salita prepotentemente alla ribalta alla luce della sempre più reale possibilità che il Parlamento decida di non prorogare questa detrazione in scadenza il 31 dicembre 2021.

Se fosse confermata la mancata proroga ci si pone il problema degli interventi che non riusciranno ad essere completati entro l'orizzonte di fruizione del bonus 90%. Su questa problematica sono recentemente intervenuti l'Agenzia delle Entrate e il MEF fornendo una risposta che, però, non ci aveva soddisfatto pienamente.

L'Agenzia delle Entrate aveva confermato che il condominio istante potrà beneficiare del bonus facciate (nel rispetto di tutti i requisiti e adempimenti) per tutti i costi complessivi sostenuti nel 2021 il relazione agli interventi di recupero delle facciate, avviati anche se non terminati, laddove il pagamento da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti.

Il MEF aveva aggiunto che è confermata la possibilità optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l'opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale condizione sarà ovviamente verificata dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo

Bonus facciate 2021 e interventi conclusi nel 2022: la domanda all'esperto

Due risposte che, come detto, non ci avevano soddisfatto pienamente perché lasciavano un dubbio molto importante: è possibile solo completare i lavori nel 2022 e portare solo in detrazione le spese "sostenute" per interventi "realizzati" nel 2021? oppure è possibile anticipare il pagamento complessivo e beneficiare del bonus per tutto l'importo anche per interventi realizzati nel 2022?

Ci siamo posti il dubbio (sacrosanto e fondamentale) e abbiamo formulato la domanda al nostro esperto di detrazioni fiscali del settore dell'edilizia, l'avv. Angelo Pisciotta.

Riportiamo di seguito la risposta dell'avv. Pisciotta al nostro quesito.

Si, sussiste la possibilità di fruire del bonus facciate purché, entro il 31 dicembre 2021, venga effettuato il relativo pagamento, tenuto conto che il Governo non ne prevede una proroga. Tengo a precisare che, anche la fattura (con o senza sconto) deve essere emessa entro il 31 dicembre 2021; infatti, per fruire dell’agevolazione, non è rilevante la fine dei lavori ma lo sono il bonifico e la relativa fattura emessa. Resta, poi, in capo al soggetto beneficiario la fiducia posta nell’impresa esecutrice dei lavori, nel saldare preventivamente l’intero importo senza che la stessa abbia terminato gli interventi edilizi.

Secondo l'intepretazione dell'avv. Pisciotta la possibilità di fruire del bonus facciate anche se gli interventi vengano completati nel 2022 non dipende dalla facoltà di scelta dello sconto in fattura da parte dell'impresa. E' sufficiente che la fattura sia datata e saldata entro il 2021 anche se il contribuente decide per la detrazione diretta o per la cessione del credito.

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