Bonus facciate e pagamenti: come fare il bonifico parlante

Il Fisco ribadisce l'obbligo di effettuare il bonifico, pena la decadenza del beneficio.

di Redazione tecnica - 23/10/2021
Bonus facciate e pagamenti: è obbligatorio procedere con il bonifico parlante anche per l’agevolazione fiscale che prevede la detrazione fino al 90% delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (ubicati nelle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici)? Se sì, qual è la casuale da specificare? Si tratta di un dubbio legittimo considerando che non sempre le banche offrono tra le opzioni disponibili tutte le causali legate alle detrazioni fiscali.
 

Bonus facciate: obbligatorio il bonifico parlante

Si tratta proprio della situazione in cui si trova un contribuente a cui ha dato risposta Fisco Oggi: nel chiarire il dubbio, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, a pena perdita del beneficio fiscale, per usufruire delle detrazioni d'imposta è necessario effettuare il pagamento tramite il cosiddetto “Bonifico Parlante”.
 
Il Bonifico Parlante è un bonifico nel quale vanno indicati i seguenti dati:
  • Codice fiscale del beneficiario;
  • Numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
  • Numero e data di emissione della fattura;
  • Causale del pagamento, legata appunto all’agevolazione di cui si intende usufruire.
In particolare, molti sistemi di pagamento tramite bonifico bancario o postale offrono in automatico le seguenti causali:
  • Ristrutturazione edilizia e/o Sismabonus ex art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986;
  • Ecobonus 50% e 65% ex. art. 1, commi 344-347. legge 296 / 2006;
  • Superbonus 110% ex art. 119, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
  • Bonus mobili 50% ex art. 16, comma 2, D.L. 63/2013, convertito nella legge 90/2013.

Bonus facciate: come fare il bonifico parlante

Anche in questo caso il Fisco conferma l’obbligo per le persone fisiche non titolari di reddito di impresa (quindi soggetti Irpef) di effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato con la circolare n. 2/2020 che per richiedere il bonus facciate possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche o Poste Italiane Spa ai fini dell’ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (Bonus Ristrutturazioni). 
 
Nel caso il sistema bancario non preveda in automatico la causale, basta indicare, gli estremi della legge n.160/2019 ossia “bonus facciate 90% ex art. 1, commi 219-224 Legge n. 160/2019".
Se questo riferimento normativo non può essere inserito, l’agevolazione sarà comunque riconosciuta, a condizione che il bonifico sia compilato in modo da non pregiudicare il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del pagamento.
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