Bonus facciate e visibilità edificio: nuova risposta del Fisco

La risposta dell'Agenzia delle Entrate risponde sulle spese ammissibili a bonus 90% nel caso di facciata visibile da rete ferroviaria pubblica

di Redazione tecnica - 13/12/2021

Una delle agevolazioni fiscali più apprezzate e utilizzate nel settore dell'edilizia negli ultimi due anni (almeno fino all'entrata in vigore del Decreto anti-frode) è certamente quella del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (il bonus facciate).

Bonus facciate: requisiti e adempimenti

Una detrazione che fino al 12 novembre 2021 non prevedeva particolari adempimenti e requisiti oltre che:

  • l'edificio deve essere esistente ed ubicato nelle zone A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte) di cui decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
  • l'intervento va realizzato su strutture opache della facciata, balconi o ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • le spese vanno documentate, essere sostenute nel 2020 e nel 2021 ed saldate tramite bonifico bancario parlante o postale.

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Bonus facciate: le opzioni alternative

L'art. 121 del Decreto Legge n. 34 ha previsto per gli anni 2020 e 2021 la possibilità per i soggetti beneficiari del bonus facciate di optare per le opzioni alternative:

  • sconto in fattura;
  • cessione del credito.

Opzioni che fino al 12 novembre 2021 non prevedevano particolari adempimenti. Da questa data, dopo le modifiche arrivate dal Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode), sarà necessario:

  • ottenere il visto di conformità;
  • far asseverare la congruità delle spese sostenute.

Bonus facciate e visibilità edificio: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Sulla visibilità su strada pubblica della facciate, l'Agenzia delle Entrate si è espressa tante volte. L'ultima con la risposta n. 805 del 10 dicembre 2021 in cui dentro il concetto di "strada visibile" il Fisco fa rientrare anche un rete ferroviaria pubblica.

Nel caso di specie l'istante chiede le possibilità di accesso al bonus facciate per le spese sostenute sui lavori realizzati sull'intero perimetro esterno del fabbricato, ancorché alcuni lati dell'edificio sono visibili solo dalla ferrovia.

Dopo la classica ricostruzione della normativa di riferimento (art. 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160), l'Agenzia delle Entrate ricorda anche l'art. 822, comma 2 del codice civile secondo il quale "Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate (...)" per la quale la rete ferroviaria può essere considerata "suolo ad uso pubblico".

Pertanto, i lavori finalizzati al recupero dell'involucro esterno dell'edificio prospiciente la linea ferroviaria, possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa relativa all'applicazione del "bonus facciate". Resta fermo il rispetto di tutte le condizioni e degli adempimenti richiesti dalla normativa.

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