Bonus imprese energivore: disponibili i software del Fisco

L'Agenzia delle Entrate rilascia i software di compilazione e di controllo relativi alla Comunicazione Bonus imprese energivore per il I e il II trimestre 2022

di Redazione tecnica - 11/07/2022

L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato sul proprio sito il software di compilazione e il software di controllo relativi alla Comunicazione Bonus imprese energivore. Il primo consente la compilazione della Comunicazione e la creazione del relativo file da inviare telematicamente, mentre con il secondo evidenzia mediante appositi messaggi di errore, eventuali anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare di riferimento.

Bonus imprese energivore: comunicazione dei crediti d'imposta 

Con il D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-Ter) è stata prevista un’agevolazione dedicata alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette imprese energivore), con un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

In particolare, l’art. 15 del provvedimnento prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore di quelle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all’attività svolta, per garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo dell’energia.

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Condizioni di accesso all’agevolazione

Per poter accedere al Bonus Imprese Energivore, è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019. 

L’agevolazione è stata poi estesa e implementata dai seguenti provvedimenti:

  • Decreto Energia (D.L. n. 17/2022), che ha confermato per il secondo trimestre 2022 l’agevolazione nei confronti delle imprese energivore e ha introdotto per lo stesso periodo un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, anche per le imprese a forte consumo di gas naturale (cd. imprese gasivore).
  • Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), che ha previsto l’agevolazione nei confronti delle imprese gasivore nella misura del 10% anche per il primo trimestre 2022 e ha ulteriormente incrementato la misura del contributo straordinario previsto per il II trimestre per i gasivori (secondo trimestre), rideterminandola dal 20 al 25%.
  • Decreto Ucraina bis (D.L. n. 21/2022) che incrementato la misura delle agevolazioni. In particolare, i contributi straordinari per le imprese energivore e gasivore già disposti dagli artt. 4 e 5 del Decreto Energia sono stati fissati al 25% per i consumi di energia e del 20% per il gas. Questi ultimi sono poi passai al 25% con il Decreto Aiuti, relativamente al II trimestre 2022.
    Lo stesso provvedimento destina gli stessi contributi, sempre sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas acquistati e consumati nel secondo trimestre 2022, rispettivamente, da parte delle imprese non energivore (nella misura del 12%) e delle imprese non gasivore (nella misura del 20%). Gli importi sono stati incrementati dal D.L. Aiuti, passando rispettivamente dal 12 al 15% e dal 20 al 25% Infine, l’articolo 18 riconosce un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre del 2022.

Modalità di utilizzo dei crediti 

Come specificato nel provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022, i crediti d’imposta sono utilizzabili:

  • in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022;
  • in alternativa, tramite cessione a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
    • il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
    • sui crediti deve essere rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito stesso;
    • il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, dunque in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022. Coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2022, oppure cederlo ulteriormente per l’intero importo, entro il 21 dicembre 2022, secondo le disposizioni di cui al provvedimento del 30 giugno 2022.

Crediti in compensazione: i Codici tributo

Nel caso in cui le imprese beneficiarie dei crediti di imposta decidano  di utilizzarli in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022, devoo uno dei codici tributo elencati nella tabella il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

 

Codice F24

Descrizione credito d’imposta

Ammontare del credito d’imposta

6960

Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (risoluzione n. 13 del 21.03.2022)

20% delle spese

6961

Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (risoluzione n. 18 del 14.04.2022)

25% delle spese

6966

Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (risoluzione n. 28 del 13.06.2022)

10% delle spese

6962

Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (risoluzione n. 18 del 14.04.2022)

25% delle spese

6963

Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (risoluzione n. 18 del 14.04.2022)

15% delle spese

6964

Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (risoluzione n. 18 del 14.04.2022)

25% delle spese

6965

Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (risoluzione n. 23 del 30.05.2022)

20% delle spese

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