Bonus mobili: attenzione all’anno di inizio della ristrutturazione

Il Fisco ricorda che la detrazione spetta a condizione che la ristrutturazione sia iniziata a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili

di Redazione tecnica - 20/07/2022

Il bonus mobili, ossia la detrazione fiscale spettante per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici, è legato alla presenza di un intervento di ristrutturazione edilizia. Attenzione però: non conta solo l’anno in cui si sostengono le spese per mobili ed elettrodomestici, perché requisito di accesso fondamentale è l’anno di inizio dei lavori. Lo conferma nuovamente l’Agenzia delle Entrate, con la risposta su Fisco Oggi al quesito di un contribuente: in caso di ristrutturazione con detrazione iniziata nel 2019, è possibile richiedere il Bonus Mobili sulla stessa abitazione, comprando gli arredi nel 2021?

Bonus Mobili: cos'è e a quanto ammonta

Come confermato dal comma 37, lettera b), numero 2, dell’art. 1 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), i soggetti che fruiscono della detrazione per gli interventi previsti dall’art. 16, comma 1 del D.L. 63/2013, che richiama l’articolo 16-bis comma 1, lettere a) e b) del TUIR (D.P.R.n. 917/1986), possono richiedere una detrazione dall'imposta lorda, pari al 50% delle spese documentate e sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Il credito d’imposta va ripartito tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, calcolato sui seguenti massimali:

  • fino a 10.000 euro per acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2022;
  • fino a 5.000 euro per acquisti effettuati negli anni 2023 e 2024.

Cosa si può acquistare con il Bonus Mobili

Come specificato nella Guida del Fisco, rientrano in detrazione le spese per l’acquisto di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione come lampadari, lampade da terra e da tavolo etc. Non rientrano invece in detrazione: porte, pavimentazioni, tende, tendaggi, soprammobili e complementi di arredo.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, è possibile richiedere il Bonus Mobili per:

  • frigoriferi, congelatori e altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti;
  • lavatrici;
  • asciugatrici e lavatrici;
  • lavastoviglie;
  • apparecchi di cottura e forni a microonde
  • stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici;
  • ventilatori elettrici, estrattori d'aria e apparecchi per il condizionamento, etc.

A chi spetta il Bonus Mobili

L’agevolazione spetta a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato, titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. In particolare, possono richiedere la detrazione per Bonus Mobili:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari (affittuari) o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l'azienda utilizza per il suo funzionamento) o merce;
  • soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Le spese vanno effettuate da chi ha sostenuto quelle di ristrutturazione; inoltre, la detrazione rimane in capo al soggetto che ha effettuato l’acquisto, quindi non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di compravendita dell’immobile.

Attenzione alla data inizio lavori

Ricordiamo infine che per accedere alla detrazione è necessario prestare attenzione alla data di inizio lavori: come previsto dall’art. 1, comma 37, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.

Ciò significa che:

  • se ho acquistato mobili nel 2021, devo avere iniziato i lavori a partire dal 1° gennaio 2020, mentre se i lavori sono iniziati nel 2019 la detrazione non spetta;
  • se ho acquistato mobili nel 2022, i lavori devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio 2021, mentre se i lavori sono iniziati nel 2020 la detrazione non spetta.

Ed ecco quindi la risposta al quesito iniziale: per gli acquisti effettuati nel 2021 il bonus mobili ed elettrodomestici spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2020. Se la contribuente ha iniziato la detrazione decennale nel 2019, significa che i lavori di ristrutturazione dovrebbero risalire quantomeno al 2018, ragion per cui il Bonus Mobili in questo caso non spetta.

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