Bonus mobili: le condizioni per accedere alla detrazione fiscale

Aspetti generali, condizioni, beni agevolabili, limiti, pagamento, documentazione e trasmissione all’ENEA dei dati relativi all’acquisto di elettrodomestici

di Redazione tecnica - 07/07/2023

Aspetti generali, condizioni per usufruire della detrazione, tipologie di beni agevolabili, limiti di detraibilità, modalità di pagamento, documentazione da controllare e conservare, trasmissione all’ENEA dei dati relativi all’acquisto di elettrodomestici.

Bonus edilizi: tutto nella circolare del Fisco

C'è praticamente tutto quello che serve sapere sul bonus mobili all'interno della circolare dell'Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023, n. 17/E che raccoglie i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022.

Una circolare che entra nel dettaglio dei principali bonus:

  • bonus casa;
  • sismabonus;
  • bonus verde;
  • bonus facciate;
  • bonus barriere architettoniche;
  • bonus colonnine di ricarica;
  • bonus mobili;
  • ecobonus;
  • bonus building automation;
  • superbonus.

Bonus mobili: aspetti generali

Relativamente al bonus mobili previsto all'art. 16, comma 2 del Decreto Legge n. 63/2013, questo viene riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR.

Tale aliquota del 50% è calcolata per un ammontare massimo delle spese non superiore a:

  • 10.000 euro per l'anno 2022 (detrazione massima 5.000 euro);
  • 8.000 euro per il 2023 (detrazione massima 4.000 euro);
  • 5.000 per il 2024 (detrazione massima 2.500 euro).

La detrazione spetta anche al contribuente che abbia sostenuto solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione. Se le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute, ad esempio, soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il Bonus mobili per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo. A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

Il contribuente può, tuttavia, continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del beneficio.

Bonus mobili: condizioni

Il bonus mobili è collegato agli interventi, anche realizzati in economia:

  • di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia, TUE), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del TUE, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31.12.2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Per beneficiare del Bonus mobili è, pertanto, necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia).

La circolare del Fisco riporta due esempi di interventi che rientrano nella manutenzione straordinaria:

  • gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nonché l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore;
  • la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento.

La fruizione del Bonus mobili a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, spetta a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all’arredo della propria unità immobiliare.

Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio indicati alle lett. b), c) e d), dell’art. 3 del TUE sono compresi anche quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico, pertanto, il Bonus mobili spetta anche ai contribuenti che fruiscono del Sismabonus nonché del Superbonus.

Il Bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni di cui all’art. 16-bis del TUIR, o delle detrazioni spettanti per il Sisma bonus (ivi incluse quelle spettanti per il Superbonus per interventi antisismici), optano, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020. Resta fermo che anche in tale caso deve essere verificato in sede di assistenza fiscale il rispetto dei requisiti per le detrazioni di cui all’art. 16-bis che hanno dato diritto al Bonus mobili.

Niente bonus mobili: gli interventi

Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:

  • la realizzazione di posti auto o box pertinenziali;
  • gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lett. a), b), c), e d), del TUE (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia);
  • gli interventi per i quali si usufruisce delle detrazioni spettanti per interventi finalizzati al risparmio energetico, Ecobonus, (per esempio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti).

Il Bonus mobili spetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare l’immobile, ma l’intervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze dell’immobile stesso, anche se autonomamente accatastate.

Il sostenimento delle spese

Il sostenimento delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati. La data di inizio lavori (ad esempio, data SCIA) deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

La data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio potrà essere comprovata:

  • dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
  • dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria;
  • ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 (come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011, n. 149646).

Spese agevolabili

Il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. A titolo esemplificativo, tra i “mobili” agevolabili rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

A partire dal 1° gennaio 2022 il bonus mobili è limitato all’acquisto di grandi elettrodomestici delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe F o superiore (A per i forni), se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

Tra gli acquisti agevolabili:

  • Grandi apparecchi di refrigerazione
  • Frigoriferi
  • Congelatori
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti
  • Lavatrici
  • Lavasciuga e Asciugatrici
  • Lavastoviglie
  • Apparecchi per la cottura–Piani cottura
  • Stufe elettriche
  • Piastre riscaldanti elettriche
  • Forni e Forni a microonde
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti
  • Apparecchi elettrici di riscaldamento
  • Radiatori elettrici
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
  • Ventilatori elettrici
  • Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
  • Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste.

Modalità di pagamento

Per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali; in questo caso, non è necessario utilizzare il modello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste SPA per le spese di ristrutturazione edilizia.

È consentito, inoltre, effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici mediante carte di credito o carte di debito, ma non tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.

A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta:

  • nel caso del bonifico, al momento dell’effettuazione dello stesso;
  • nel caso di pagamento con carte di credito e debito, il giorno di utilizzo della carta (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto;
  • nel caso di pagamento tramite finanziamento, nell’anno di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria.

Le stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.

Documentazione da controllare e conservare

Ai fini della detrazione deve essere conservata la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura. Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare della carta di debito, carte di credito, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

Qualora le fatture d’acquisto dei mobili siano intestate ad un coniuge ed il bonifico sia ordinato dall’altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, l’agevolazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste), ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.

Elenco documenti

  • Fatture o scontrini di acquisto recanti i dati identificativi dell’acquirente o, in assenza, per gli scontrini è sufficiente che via sia una riconducibilità al titolare della carta di credito o debito, in base alla corrispondenza dei dati del pagamento dei beni e la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati
  • Documentazione dalla quale si evinca la classe energetica dell’elettrodomestico se previsto l’obbligo dell’etichetta o, in caso contrario, dichiarazione nella quale si attesta che per il prodotto acquistato non è ancora previsto tale obbligo (ad esempio, piani di cottura ad incasso)
  • Ricevute dei bonifici
  • Ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o debito e relativa documentazione di addebito sul conto corrente
  • Autocertificazione attestante l’utilizzo dei beni nell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia
  • Per la data inizio lavori: eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, comunicazione preventiva per ASL ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000

Trasmissione all’ENEA dei dati relativi all’acquisto di elettrodomestici

L’art. 1, comma 3, della legge n. 205 del 2017 prevede la trasmissione per via telematica all’ENEA, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione dall’imposta lorda che comportano risparmio energetico, nonché per l’acquisto di elettrodomestici di classe non inferiore alla F, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso un sito web dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione in commento.

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