Legge di bilancio: Bonus applicabile nel 2022, 2023 e 2024 ma meno ricco

A partire da quest’anno misura dell’agevolazione meno incisiva con una detrazione del 50% su un plafond massimo di 5.000 euro

di Redazione tecnica - 17/01/2022

Con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2022 (legge 31 dicembre 2021, n. 234) e nel dettaglio con l’articolo 1, comma 37, lettera b), numero 2 è stato integralmente sostituito il comma 2 dell’articolo 16, Dl 63/2013, ossia la norma istitutiva del “bonus mobili”

Le novità del 2022

Con la nuova versione del citato comma 37 sono state apportate, fondamentalmente, tre rilevanti novità:

  • l’agevolazione, che doveva cessare il 31 dicembre 2021, è stata confermata per un altro triennio. Sarà, quindi, applicabile anche alle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024;
  • l’ammontare delle spese ammesse al beneficio, sulle quali calcolare la detrazione del 50% ripartibile tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è stato fissato, per il 2022, a 10mila euro con riferimento a ciascuna unità abitativa, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione (di fatto, si torna al tetto in vigore fino al 2020, prima dell’innalzamento a 16mila euro per il 2021); con riferimento ai due anni successivi (2023 e 2024), il plafond agevolabile è stato dimezzato, posizionato a quota 5mila euro. Il bonus è riconosciuto a condizione che gli interventi di recupero edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni ammissibili, vale a dire che, per beneficiare della detrazione relativamente alle spese per mobili ed elettrodomestici sostenute nel 2022, i lavori edilizi devono essere cominciati dal 1° gennaio 2021. In altre parole, spetta sia per le spese sostenute nell’anno in cui parte la ristrutturazione sia per quelle dell’anno successivo, tenendo presente, in quest’ultimo caso, che il limite è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è già fruito della detrazione. Il bonus, dunque, per gli interventi di recupero edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio del 2022, anche per acquisti effettuati oltre che nel 2022, eventualemnte, anche nel 2023 e nel 2024 deve attestarsi ad un plafond massimo di 5mila euro con riferimento a ciascuna unità abitativa;
  • per quanto riguarda gli elettrodomestici, in considerazione del recente cambiamento delle regole unionali sull’etichettatura energetica, è stato modificato il sistema di classificazione cui far riferimento. In particolare, è ora previsto che, per essere ammessi all’agevolazione, i beni in questione, se rientranti tra le apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica, devono appartenere a una classe non inferiore alla A per i forni, alla E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla F per i frigoriferi e i congelatori.

Agevolazione meno incisiva dal 2022

In pratica, dunque, a partire da quest’anno la misura dell’agevolazione sarà meno incisiva con una detrazione del 50% su un plafond massimo di 5.000 euro e, quindi, con un massimo di 2.500 euro per ogni unità immobiliare.

Nuove regole e nuova guida Agenzia delle Entrate

Relativamente alle nuove regole applicabili dall’1/1/2022, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova guida (leggi articolo) che alleghiamo al presente articolo.

Disciplina applicabile nel 2021

Cogliamo l’occasione per ricordare le più vantaggiose regole che erano state applicate sino al 31 dicembre 2021 anche se, in verità, le stesse valgono anche nell’eventualità di interventi di recupero edilizio inziati a partire dal’1 gennaio 2021.

La disciplina applicabile alle spese sostenute lo scorso anno - regolata, oltre che dalla legge, da numerosi documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate - prevede il riconoscimento di una detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici nuovi, di classe non inferiore ad A+ (A per i forni) ovvero privi di etichetta se non ne è stato ancora previsto l’obbligo, destinati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione avviata in data non anteriore al 1° gennaio 2020. I lavori devono essere avviati prima dell’acquisto dei beni agevolabili, ma non è necessario che le relative spese siano sostenute prima di quelle per l’arredo (circolare 29/2013, par. 3.3).
Gli interventi edilizi che costituiscono presupposto per accedere anche al “bonus mobili” sono quelli di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti; ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ovvero da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile; manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Pertanto, non c’è detrazione per l’arredo in caso di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti, di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che le stesse non siano anche inquadrabili tra gli interventi elencati in precedenza), di realizzazione di posti auto o box pertinenziali (Circolare Agenzia delle Entrate n. 29/2013, par. 3.2; Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/2014, par. 5.1).
Lo sconto fiscale spetta, con riguardo ai mobili, per letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, divani, poltrone, credenze, comodini, materassi, apparecchi di illuminazione (non per porte, pavimentazioni, tende, tendaggi e altri complementi di arredo) e, relativamente agli elettrodomestici, per frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento (Circolare Agenzia delle Entrate n. 29/2013, par. 3.4).
Può beneficiare della detrazione anche chi ha sostenuto solo una parte delle spese per l’intervento edilizio o ha pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione; se, però, le spese per la ristrutturazione sono state sostenute da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il “bonus mobili” non spetta a nessuno dei due (Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/2010, par. 2.5).
L’agevolazione è pari al 50% delle spese sostenute (incluse quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati) fino a un massimo di 16mila euro (negli anni precedenti, il plafond era di 10mila euro), a prescindere dal costo dell’intervento edilizio. Il limite riguarda la singola unità abitativa, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione; in caso di lavori realizzati nel 2020 oppure iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, vanno considerate anche le spese sostenute nel 2020 per le quali si è già fruito del bonus.
La detrazione deve essere suddivisa tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Se non utilizzata in tutto o in parte, differentemente da quanto stabilito per il “bonus ristrutturazioni”, non ne è previsto il trasferimento, né in caso di decesso del contribuente (Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/2015, par. 4.6) né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento edilizio; in quest’ultima ipotesi, quando cioè l’abitazione ristrutturata è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del beneficio, il contribuente può continuare a detrarre le quote non ancora utilizzate (Circolare Agenzia delle Entrate n.  21/2010, par. 2.2).
Il pagamento dei beni agevolabili, inclusi trasporto e montaggio, deve avvenire con bonifico bancario o postale oppure con carta di debito o credito; è escluso, pertanto, l’utilizzo di assegni e contanti. Per gli acquisti con carta di credito/debito, rileva la data del suo utilizzo riportata nella ricevuta della transazione, non quella di addebito sul conto corrente (Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/2016, par. 2.4). Infine, è necessario conservare ed esibire su richiesta degli uffici fiscali: ricevuta del bonifico o, per i pagamenti con carta di credito/debito, dell’avvenuta transazione; documentazione di addebito sul conto corrente; fatture o scontrini riportanti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati (Circolare Agenzia delle Entrate n. 29/2013, par. 3.6).

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