Bonus mobili ed elettrodomestici: attenzione ai massimali di spesa

Cosa succede quando si usano le detrazioni per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici in due anni di imposta differenti? Ecco al risposta del Fisco

di Redazione tecnica - 21/11/2022

Il Bonus mobili ed elettrodomestici è sicuramente una tra le detrazioni fiscali più utilizzate e apprezzate, soprattutto perché complementare all’intervento di ristrutturazione di un’abitazione. Ed è proprio il suo stretto legame con gli interventi di ristrutturazione edilizia che deve fare tenere bene aperti gli occhi sul limite di spesa, perché il plafond a disposizione è legato all’anno in cui si apre la CILA.

Ma cosa succede quando l’intervento viene fatto a cavallo di due anni di imposta? Il massimale si moltiplica oppure no?

Bonus mobili e massimali di spesa: chiarimenti dal Fisco

Lo spunto per rispondere a questa domanda lo fornisce un contribuente, che ha chiesto a Fisco Oggi come usufruire del Bonus Mobili a seguito di un intervento di ristrutturazione iniziato nel 2022: è possibile acquistare gli arredi lo stesso anno dell’inizio lavori e chiedere le agevolazioni fiscali con il 730 dell’anno successivo?

Cos'è il Bonus Mobili

Introdotto con l’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013 e riconfermato con l’art. 1, comma 37 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) il Bonus Mobili ed elettrodomestici consiste in una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

L’agevolazione spetta a tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione e che ne sostengono le relative spese. In particolare, rientrano tra i beneficiari:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari (affittuari) o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l'azienda utilizza per il suo funzionamento) o merce;
  • soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Attenzione a chi effettua gli acquisti dei mobili: le spese vanno effettuate da chi ha sostenuto quelle di ristrutturazione e le detrazioni non si trasferiscono né in caso di decesso del contribuente né in caso di compravendita dell’immobile.

Data di inizio lavori e anno di acquisto dei mobili

Nell'utilizzo del Bonus Mobili, bisogna prestare attenzione alla data di inizio lavori: come disposto dalla normativa, il Bonus mobili detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.

Ciò significa che:

  • se ho acquistato mobili nel 2021, devo avere iniziato i lavori a partire dal 1° gennaio 2020, mentre se i lavori sono iniziati nel 2019 la detrazione non spetta;
  • se ho acquistato mobili nel 2022, i lavori devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio 2021, mentre se i lavori sono iniziati nel 2020 la detrazione non spetta;
  • se acquisterò mobili nel 2023, lavori devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio 2022, mentre se i lavori sono iniziati nel 2021 la detrazione non spetta.

Acquisto di mobili in due diversi anni di imposta

Cosa succede nel caso in cui i mobili si acquistano sia nell’anno in cui si effettuano i lavori che in quello successivo? Si potrà usufruire della detrazione, ma attenzione, perché non significa che si raddoppia il massimale. Come chiarisce il Fisco, nel caso gli arredi siano stati acquistati in due anni d’imposta diversi e si riferiscano allo stesso intervento di recupero del patrimonio edilizio, il limite di spesa deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è usufruito della detrazione.

E questo significa che il plafond potrebbe poi essere esaurito: per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2022 il limite massimo di spesa è di 10.000 euro, mentre nel 2023 è pari a 5.000 euro.

Facendo un esempio:

  • se già nel 2022 spenderò 8.000 euro per l’acquisto dei mobili, non potrò spendere i restanti 2mila nel 2023, perché l’intervento edilizio di riferimento è sempre lo stesso e il massimale di 5mila previsto per il 2023 sarà già stato interamente coperto;
  • se invece nel 2022 spenderò solo 4.000 euro, non avrò usufruito degli altri 6mila spettanti quest’anno, ma mi rimarranno 1.000 euro da spendere sul plafond complessivo del 2023, pari a 5.000 euro.
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