Bonus Restauro edifici storici: come fare richiesta

Fino al 28 febbraio è possibile presentare istanza di contributo per interventi conservativi effettuati nel 2021

di Redazione tecnica - 03/02/2022

L’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale per la presentazione delle istanze di accesso al cd. “Bonus Restauro edifici storici”. Fino al 28 febbraio 2022 sarà possibile presentare richiesta per il credito d’imposta per le spese sostenute nel 2021, dalle persone fisiche, per interventi conservativi volti alla manutenzione, protezione e restauro degli immobili di interesse storico e artistico.

Cos’è il bonus restauro edifici storici

Con l’art. 65-bis del Decreto Legge n. 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”) è stato introdotto un credito d’imposta pari alla metà dei costi sostenuti dalle persone fisiche per interventi edilizi realizzati negli anni 2021 e 2022, volti alla manutenzione, protezione e restauro degli immobili di interesse storico e artistico.

Il contributo previsto è pari al 50% dei costi sostenuti, fino a un importo massimo complessivo di 100mila euro per ogni immobile. Il fondo disponibile ammonta a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. I criteri e le modalità di gestione e funzionamento del Fondo sono stati definiti con il decreto 6 ottobre 2021 del ministro della Cultura, adottato di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.

Oltre che per il restauro degli edifici di interesse storico e artistico, il credito d’imposta può essere richiesto anche per i seguenti interventi:

  • realizzazione di impianti che contribuiscono a innalzare il livello di sicurezza;
  • conservazione dell'edificio;
  • eliminazione delle barriere architettoniche.

Sono invece esclusi dall’agevolazione i semplici adeguamenti di natura funzionale e tecnologica.

Possono beneficiare del bonus le persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili agevolabili, per gli interventi autorizzati, a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.

Come richiedere il bonus restauro edifici storici

Per accedere al Bonus, è necessario presentare domanda, dal 1 al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa, esclusivamente per via telematica compilando l’apposito modulo disponibile sul sito della direzione generale Archeologia Belle arti e Paesaggio del ministero della Cultura (Dg Abap), da inviare tramite l’indirizzo Pec fondorestauro@mailcert.beniculturali.it.

La domanda dovrà contenere:

  • istanza in bollo compilata con l’indicazione delle generalità dell’immobile e il codice fiscale del richiedente, sottoscritta digitalmente;
  • estremi del provvedimento di tutela;
  • copia del provvedimento di autorizzazione del progetto di restauro;
  • dichiarazione di assenza di contributi o contributi goduti;
  • dichiarazione di inizio e di fine dei lavori a firma dall’architetto;
  • consuntivo di spesa giurato a firma dall’architetto con l’indicazione degli interventi realizzati entro la fine dell’anno per cui si chiede il contributo;
  • elenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il credito d’imposta a firma dall’architetto;
  • documentazione fotografica a consuntivo.

Ricordiamo che le spese devono essere asseverate da un professionista qualificato secondo la normativa vigente.

Dopo la trasmissione della richiesta, le Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti, verificheranno l’ammissibilità delle istanze e comunicheranno alla Direzione generale l’esito delle istruttorie e l’ammontare complessivo delle spese ammesse al credito d’imposta. Seguirà un provvedimento del Direttore generale recante credito e somma assegnata, secondo l’ordine di presentazione delle domande e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Come utilizzare il credito d’imposta

Il credito può essere utilizzato secondo modalità differenti:

  • in compensazione tramite modello F24 presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, a partire dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stato riconosciuto;
  • ceduto dal beneficiario, anche parzialmente, a terzi, compresi gli istituti di credito, fermo restando che la cessione non è replicabile. In questo caso è necessario comunicare alla Direzione Generale Archeologia Belle arti e Paesaggio i dati anagrafici e il codice fiscale dell’acquirente, nonché l’importo del credito ceduto. La direzione generale comunicherà poi a entrambe le parti l’accettazione della cessione.

Infine, il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni e con la detrazione prevista dall’articolo 15 del Tuir per il restauro e la manutenzione di beni vincolati.

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