Bonus Sanificazione 2021: pubblicata la circolare ADE

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare di chiarimento sulle modalità di utilizzo del Bonus previsto nel Decreto Sostegni-bis

di Redazione tecnica - 04/11/2021

Bonus Sanificazione: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 13/E del 2021 che chiarisce ogni aspetto dell’articolo 32 del D.L. n. 73/2021 (cd. “Decreto Sostegni-bis”) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021. Vediamo i dettagli.

Bonus Sanificazione 2021: la circolare dell’Agenzia delle Entrate

La circolare evidenzia che questo credito d’imposta, introdotto per la prima volta dall’articolo 125 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e convertito modificazioni, dalla legge n. 77/2020, è caratterizzato da alcune innovazioni rispetto al precedente. In particolare si registrano modifiche su:

  • soggetti beneficiari;
  • misura del Credito;
  • periodo dell’agevolazione;
  • modalità di utilizzo.

Bonus Sanificazione: chiarimenti dal Fisco

Nella volontà di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, l’art. 32 del Decreto Sostegni-bis riconosce in favore di determinati soggetti un credito d’imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 32 stabilisce che il credito d’imposta in esame compete:

  • i soggetti esercenti attività di impresa;
  • i soggetti esercenti arti e professioni;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale oppure identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Inoltre il credito d’imposta in parola spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l’anno 2021.

Per quantificare correttamente il credito d’imposta spettante, è necessario moltiplicare l’ammontare del credito d’imposta richiesto per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 12 novembre 2021. Essa viene calcolata come rapporto tra l’ammontare complessivo stanziato dalla norma e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto dai contribuenti.

Bonus Sanificazione 2021: la rilevanza fiscale

L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 32 prevede che il credito d’imposta relativo al Bonus Sanificazione:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
  • non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi);
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Bonus Sanificazione: spese ammesse

La circolare 13/E del 2021 precisa che sono ricomprese nel credito d’imposta le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 32 in commento;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

In particolare nelle spese relative alla “somministrazione di tamponi”, vanno ricomprese quelle connesse alla somministrazione stessa, come l’acquisto dei tamponi o le spese del personale sanitario, ecc. L’importante è che esse siano sostenute a favore di chi presta attività lavorativa presso i soggetti beneficiari.

Il credito d’imposta spetta anche sugli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento quando rientrano tra le attività di “sanificazione” come qualificate nella circolare n. 20/E del 2020.

Sono invece escluse quelle sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

Bonus Sanificazione: le modalità di utilizzo del credito d’imposta

Come previsto dal comma 3 dell’articolo 32 del Decreto Sostegni-bis, il credito di imposta per la sanificazione di ambienti lavorativi è utilizzabile in due modi:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione.

Nel caso di utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi, bisogna fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta e il credito può essere utilizzato per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione.

La compensazione può essere invece effettuata a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che verrà emanato entro il 12 novembre 2021. Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Infine, non è possibile effettuare la cessione del credito.

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