Box e posti auto: le detrazioni per l’acquisto e la costruzione

Tutto sulle agevolazioni previste per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali

di Redazione tecnica - 24/10/2022

All’interno del recente aggiornamento della Guida dell’Agenzia delle Entrate dedicata ai bonus fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, un intero capitolo è dedicato alle detrazioni previste per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali.

Acquisto e realizzazione box e posti auto: le agevolazioni fiscali

Ricordiamo che le agevolazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia sono disciplinate dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui redditi) e consistono in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48mila euro per unità immobiliare. Attualmente la detrazione è stata elevata al 50% fino al 31 dicembre 2024 per un limite massimo di spesa di 96mila euro.

Tra gli interventi agevolati rientrano anche:

  • l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione);
  • la realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.

Come spiega il Fisco, per “realizzazione” di autorimesse o posti auto, si intendono, ai fini della detrazione, solo gli interventi di “nuova costruzione”. Di conseguenza, la detrazione, non spetta se il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso.

Inoltre per questa tipologia di interventi, come disposto dalla legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), a partire dal 1° gennaio 2022, è possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Acquisto box da impresa costruttrice: come accedere alle detrazioni

La detrazione per l’acquisto del box riguarda solo le spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal costruttore. La concessione dell’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

  • deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
  • deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente; se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione;
  • è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (questi ultimi non sono agevolabili).

Nel caso in cui il box venga poi venduto, il proprietario del bene principale (unità immobiliare a destinazione residenziale) può continuare a usufruire della detrazione spettante per la costruzione/acquisto del box, a condizione che lo indichi espressamente nell’atto di vendita. Diversamente, l’acquirente del box può usufruire delle quote residue della detrazione a condizione che nell’atto di acquisto sia indicato il vincolo pertinenziale del box a un’altra unità immobiliare a destinazione residenziale.

Cosa succede se acquisto contemporaneamente casa e box?

Quando si effettua un acquisto contemporaneo di casa e box con unico atto notarile, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato. La detrazione è riconosciuta anche per pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o, in assenza, di un preliminare d’acquisto registrato, in cui è indicato il vincolo pertinenziale. Quest’ultimo però deve essere costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente richiede la detrazione.

Stesso vincolo di pertinenzialità da dimostrare nel caso dell’assegnazione di box e alloggio da parte di cooperative edilizie di abitazione: la detrazione spetta anche per gli acconti pagati con bonifico dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione, anche senza che il rogito sia stato stipulato o l’immobile sia stato realizzato. Ciò che rileva è la dichiarazione della pertinenzialità dichiarata nel contratto preliminare di assegnazione.

Agevolazioni previste anche per la costruzione

Non solo nel caso di acquisto: la detrazione è prevista anche per la costruzione di nuovi posti e autorimesse, anche di proprietà comune, sempre a condizione che essi siano pertinenziali ad una unità immobiliare a uso abitativo. La detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, anche quando la costruzione è stata realizzata in economia. Le spese vanno eseguite con bonifico che attesti l’avvenuto pagamento.

Detrazioni per acquisto o costruzione box e posti auto: documenti e adempimenti necessari

Per usufruire della detrazione per l’acquisto del box auto, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:

  • atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità;
  • dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione;
  • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati. 

Per la costruzione del box pertinenziale è necessario che il proprietario sia in possesso dei seguenti documenti:

  • concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione;
  • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

Il bonifico va fatto dal beneficiario della detrazione, ovvero dal proprietario o titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box.

La detrazione spetta anche al familiare convivente o al convivente more uxorio che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. La stessa cosa vale anche per il convivente more uxorio. L’importante è che sussista il vincoli di pertinenzialità tra il box e l’immobile a uso residenziale-

Nel caso siano stati versati acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno, e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che:

  • il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si fa valere la detrazione;
  • dal compromesso risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box.

Cosa succede se non si paga con bonifico?

Non fare il bonifico parlante equivale a perdere le detrazioni? In questo senso il Fisco, con la Circolare del 18 novembre 2016, n. 43/E ha voluto rassicurare i contribuenti: nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante bonifico, si può ugualmente usufruire della detrazione a condizione che:

  • nell’atto notarile siano indicate le somme ricevute dall’impresa che ha ceduto il box pertinenziale;
  • il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.
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