Caro bollette: in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Energia

Si confermano anche per il II trimestre 2023 aiuti a famiglie e imprese. Previsto anche un contributo sui consumi dell'ultimo trimestre 2023, se le tariffe superano un certo livello

di Redazione tecnica - 01/04/2023

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2023, n. 76, il Decreto-Legge del 30 marzo 2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, approvato nel corso dell’ultimo Consiglio dei Ministri.

Caro energia e caro bollette: in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto

Con il Decreto vengono definite nuove misure di sostegno a famiglie e imprese per far fronte agli aumenti dei prezzi di energia elettrica e gas naturale anche per il secondo trimestre del 2023; vengono anche definite delle misure in materia di salute e in relazione ad adempimenti fiscali.

Nel dettaglio, il decreto legge è così articolato:

  • Capo I MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE
    • Art. 1. Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas
    • Art. 2. Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell’anno 2023
    • Art. 3. Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati
    • Art. 4. Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
    • Art. 5. Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo
    • Art. 6. Tassazione agroenergia
    • Art. 7. Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico
  • Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE
    • Art. 8. Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici
    • Art. 9. Iva su payback dispositivi medici
    • Art. 10. Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell’attività lavorativa già svolta
    • Art. 11. Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell’indennità nei servizi di emergenza-urgenza
    • Art. 12. Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza
    • Art. 13. Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43
    • Art. 14. Modifiche all’articolo 1, comma 548 -bis , legge 30 dicembre 2018, n. 145
    • Art. 15. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero
    • Art. 16. Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario
  • Capo III MISURE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI
    • Art. 17. Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
    • Art. 18. Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale
    • Art. 19. Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale
    • Art. 20. Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione
    • Art. 21. Interpretazione autentica dell’articolo 1, commi 174, 176 e 179 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
    • Art. 22. Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria
    • Art. 23. Causa speciale di non punibilità dei reati tributari
  • Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
    • Art. 24. Disposizioni finanziarie
    • Art. 25. Entrata in vigore

Come specificato appunto dall’art. 25 il Decreto è in vigore dal 31 marzo 2023.

Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

Per il secondo trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale sulla base del valore ISEE previsto dalla legge di Bilancio 2023, sono rideterminate dall’ARERA nel limite di 400 milioni di euro. Dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni sono rideterminate sulla base dell’ISEE pari a 30mila euro, nel limite di 5 milioni di euro.

Riduzione dell’IVA e azzeramento degli oneri di sistema

Si conferma inoltre la riduzione dell’IVA sul gas al 5% e vengono mantenute azzerate le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema

Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, se la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso supererà, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, la soglia di 45 euro/MWh. I criteri di assegnazione del contributo, a cui è stato destinato un fondo di 1 miliardo di euro, saranno definiti in un successivo decreto del MASE.

Crediti d’imposta per le imprese energivore

Confermato anche per il secondo trimestre 2023 un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta pari al del 20% delle spese sostenute dalle imprese energivore per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Nel caso di imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, il credito d’imposta riconosciuto è pari al 10%, e al 20% nel caso del gas naturale.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta autoconsumata nel secondo trimestre dell’anno 2023.

Nuovi termini per adempimenti fiscali

Il decreto prevede inoltre l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti di accertamento non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, entro il 30 aprile 2023, così come sono definibili anche le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

Previsti anche nuovi termini per la regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale (art. 19), in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (art. 20).

Infine, all’art. 23 viene stabilita una causa speciale di non punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 10 -bis , 10 -ter e 10 -quater , comma 1, del d.Lgs. n. 74/2000 quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge di Bilancio 2023, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati