Cashback, dal Fisco chiarimenti sul trattamento tributario

L'Agenzia delle Entrate risponde sul trattamento tributario degli importi corrisposti a titolo di cashback

di Giorgio Vaiana - 18/05/2021

Cashback, siti di e-commerce, ritorno di somme di denaro. La risposta n. 338/2021 dell'Agenzia delle Entrate ci permette di fare chiarezza su una domanda non proprio all'ordine del giorno posta da una società.

Portale e merchant

Chiede lumi una società che, sul proprio portale, propone la vendita di beni e servizi che però vengono gestiti su piattaforme di e-commerce esterne, di proprietà di soggetti terzi (i cosiddetti merchant). Nel contratto fra la società e i merchant, è previsto che gli utenti registrati sul portale della società, possano beneficiare di uno sconto indiretto (il cashback), in base alla tipologia di acquisto fatto. Per beneficiare dello sconto, però, gli acquisti devono essere fatti accedendo al sito dei merchant attraverso il portale della società, che l'acquisto sia andato a buon fine e che il merchant abbia poi corrisposto alla società il compenso. Sarà la società a corrispondere il cashback, attraverso bonifico o accredito su paypal, o ancora sotto forma di buono da spendere, o ancora donazioni. Secondo la società, il cashback rappresenta "uno sconto indiretto" e chiede di sapere il corretto trattamento tributario ai fini delle imposte sui redditi, quindi gli obblighi di sostituzione tributaria in capo alla società che eroga il cashback.

Cashback e "recupero" della spesa

Nel caso analizzato, il cashback rappresenta un incentivo alle vendite sui siti di e-commerce affiliati al portale della società che permette di "recuperare" una parte della spesa effettuata. In questo caso, dicono gli uffici, si tratta "della restituzione all'acquirente (persona fisica) di una parte della spesa per gli acquisti effettuati attraverso il Portale, determinata applicando la percentuale di sconto "visualizzata" dall'utente al momento dell'acquisto, a nulla rilevando la circostanza che sia erogato successivamente e da un soggetto diverso dal fornitore del bene o servizio acquistato". Quindi il cashback "non rientrando in nessuna delle categorie reddituali previste dal Testo unico delle imposte sui redditi non risulta assoggettabile ad imposizione". Caso diverso se stessimo parlando di offerte del tipo "porta un amico", quindi se venisse riconosciuta all'utente una somma per incentivare l'utilizzo del portale da altri utenti. In questo caso le somme corrisposte costituirebbero un reddito diverso e rientrerebbero nella categoria tassabile.

© Riproduzione riservata