Causale errata nel bonifico parlante: le conseguenze

Cosa succede se per le spese di riqualificazione energetica si indica il riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia? Ecco la risposta del Fisco

di Redazione tecnica - 07/12/2023

Gli errori effettuati sul bonifico parlante possono costare caro, in termini di agevolazioni fiscali. In alcuni casi però non tutto è perduto, ad esempio nel caso di un'errata causale.

Causale errata nel bonifico parlante: si perdono le detrazioni?

Lo spiega l'Agenzia delle Entrate tramite Fisco Oggi, in risposta a una contribuente, proprietaria di un immobile interessato da interventi di ristrutturazione edilizia, comprendenti anche lavori di riqualificazione energetica. Ed è qui che si è verificato l'inghippo: piuttosto che la causale “L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica”, ha inserito la dicitura “L449 Art. 16bis DPR 917/1986 (L449) Ristrutturazione edilizia”. Da qui il quesito: una simile indicazione rischia di fare saltare le detrazioni del 65% nella dichiarazione dei redditi 2024, oppure non cambia nulla?

Sulla questione il Fisco ha ricordato che per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, analogamente a quanto previsto per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, le banche o Poste Italiane SPA devono operare sui pagamenti effettuati una ritenuta d’acconto, attualmente pari all’8% (potrebbe salire ll'11% se confermate le previsioni della futrura Legge di Bilancio)  a carico di chi beneficia del pagamento.

Per questo motivo sono stati predisposti bonifici cd. "parlanti" dai quali devono risultare:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico.

Spese di riqualificazione energetica: l'errore materiale nel bonifico

Come specificato in diversi documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, tra cui la Circolare del 26 giugno 2023, n. 17/E, nel caso in cui, per mero errore materiale, sia stato riportato il riferimento normativo della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, anziché quello alla legge n. 296/2006, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.

Pertanto, in presenza di tutte le altre condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa, sarà possibile usufruire delle detrazioni al 65% (Ecobonus).

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