Cessione del credito: cosa fare dopo un rifiuto di Banca o Poste Italiane?

Cosa accade in caso la cessione di un credito maturato per interventi edilizi non vada in porto con una banca, con Poste Italiane o con una compagnia di Assicurazioni

di Luciano Ficarelli - 29/05/2023

Spesso capita che la cessione di un credito maturato per interventi edilizi non vada in porto con una banca, con Poste Italiane o con una compagnia di Assicurazioni. Il motivo del rifiuto potrebbe essere, per esempio, un documento non conforme o un’incongruenza tra quanto ceduto e quanto asseverato o semplicemente perché il cessionario non ha più intenzione di comprare il credito.

Cosa fare dopo un rifiuto di acquisto del credito?

In questo caso, nulla è perduto. Infatti, il credito torna nella disponibilità del cedente che, dopo aver sistemato i documenti contestati, può nuovamente cedere il credito ad un altro istituto di credito, ma anche ad un privato o ad un’impresa. Infatti, il rifiuto di accettazione del credito da parte della banca o di Poste non pregiudica la nuova cessione che ritorna ad essere una “prima cessione”.

Il manuale dell’Utente della Piattaforma Cessione Crediti, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate nella nuova versione di maggio 2023, sottolinea l’importanza del “rifiuto” da parte del cessionario. A pagina 19 si ricorda che “in caso di rifiuto (es. perché la cessione o i relativi dati sono errati) il credito tornerà nella disponibilità del cedente. Il rifiuto è indispensabile, inoltre, per neutralizzare gli effetti delle opzioni per lo sconto o la prima cessione del credito che sono state comunicate in modo errato. Si raccomanda, pertanto, di procedere tempestivamente al rifiuto delle cessioni dei crediti che dovessero risultare errate o che si ritiene di non poter accettare”.

2022 o 2023: cosa cambia?

Se si tratta di crediti maturati per spese sostenute nel 2023, la cessione potrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2024.

La situazione è più complessa se si tratta di crediti maturati per spese sostenute nel 2022. Il Decreto Legge 11/2023, con l’art. 2-quinquies, ha messo un limite all’utilizzo della remissione in bonis, cioè quella procedura giuridica che permette di presentare in ritardo una comunicazione all’Agenzia delle Entrate oltre il termine previsto ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, pagando contestualmente una sanzione di 250 euro, sempre se sussistono tutte le condizioni previste dalla legge.

Le comunicazioni di cessione dei crediti per le spese sostenute nel 2022 andavano effettuate entro il 31 marzo 2023. Per poter comunicare la cessione occorreva aver stipulato un contratto di cessione prima di quella data. Se il contratto non era stato sottoscritto entro il 31 marzo, prima dell’approvazione del D.L. 11/2023 c’era sempre la possibilità di presentare la comunicazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per la cessione dei crediti a chiunque. Con l’approvazione del D.L. 11/2023 questa possibilità è limitata alla sola cessione verso istituti di credito o compagnie di assicurazioni (“La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'art. 3, comma 10-octies, del D.L. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2023, qualora il contratto di cessione non sia  stato concluso alla data del 31 marzo  2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo  unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 209/2005”).

Le regole della cessione per le spese del 2022

Pertanto, con riferimento alle spese sostenute nel 2022, per chi ha intenzione di cedere i crediti, si riassumono le seguenti regole:

  1. Per i contratti stipulati prima del 31 marzo 2023, le prime cessioni possono essere effettuate dal 1°aprile 2023 al 2 ottobre 2023 (in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 730) oppure al 30 novembre 2023 (in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. Redditi) con remissione in bonis a favore di chiunque;
  2. Per i contratti stipulati dopo il 31 marzo 2023, le prime cessioni possono essere effettuate con remissione in bonis solo a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione.

In alternativa, chi non ha la possibilità di trovare un acquirente, può optare per la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi “spalmando” il credito maturato per il 2022 in dieci anni, facendo attenzione a non iniziare a detrarre nella dichiarazione da fare quest’anno (modello Redditi 2023 o 730/2023) ma dalla dichiarazione da fare l’anno prossimo (modello Redditi 2024 o 730/2024).

A cura di Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

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