Cessione del credito: nuova FAQ dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’utilizzo del meccanismo di cessione dei crediti edilizi relativamente alle procedure di annullamento dell’accettazione della cessione dei crediti

di Redazione tecnica - 29/12/2022

In quali casi e con quali modalità è possibile l’annullamento dell’accettazione della cessione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata e procedere con l’invio di una nuova Comunicazione corretta?

Cessione del credito: risponde l’Agenzia delle Entrate

A rispondere a questa domanda ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione di una nuova FAQ che conferma l’ambito di applicabilità di quanto previsto nella circolare n. 33/E dello scorso 6 ottobre con la quale erano già state chiarite le procedure in caso di errori sostanziali presenti nella Comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativa alle detrazioni spettanti per i bonus edilizi, di cui all’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). In questi casi, infatti, è consentito, su richiesta delle parti, l’annullamento dell’accettazione della cessione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata. In tale eventualità, quando può essere inviata la nuova Comunicazione corretta?

L’annullamento dell’accettazione

Il Fisco ha risposto che l’annullamento dell’accettazione delle cessioni di crediti relativi a bonus edilizi, derivanti da Comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, deve essere richiesto con istanza trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, ne viene data informazione agli interessati.

La nuova Comunicazione corretta

Per evitare la sovrapposizione di due opzioni aventi ad oggetto il medesimo credito, è necessario che la nuova Comunicazione corretta venga inviata dopo aver ricevuto notizia dell’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata. Altrimenti, la suddetta sovrapposizione potrebbe determinare la sospensione degli effetti della nuova Comunicazione corretta, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto Rilancio.

L’Agenzia delle Entrate ricorda, infine, che:

  • in caso di richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione, nell’oggetto del messaggio da inviare alla casella PEC suindicata è opportuno inserire il seguente testo: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare con il numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti (composto da 17 caratteri numerici, es. 2206011223…) e il relativo progressivo (composto da 6 caratteri numerici, es. 000001), indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso, redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022. Nel caso in cui, invece, alla suddetta casella PEC venga inviata la segnalazione di un errore formale di compilazione della Comunicazione, di cui al paragrafo 5.2 della richiamata circolare, nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il seguente testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”, da completare sempre con il numero di protocollo della Comunicazione e il relativo progressivo.
  • l’annullamento dell’accettazione della cessione sulla Piattaforma, una volta effettuato, non può essere in alcun modo revocato e sarà necessario presentare una nuova Comunicazione;
  • la nuova Comunicazione corretta deve essere inviata entro i termini ordinari previsti in base all’anno di sostenimento della spesa a cui si riferisce la detrazione, eventualmente avvalendosi della remissione in bonis, di cui al paragrafo 5.4 della circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022.
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