Cessione del credito, solo due giorni per la remissione in bonis

Scade il 30 novembre 2022 il termine ultimo per la comunicazione tardiva dell'opzione prevista dall'art. 121 del D.L. Rilancio. Prevista una sanzione di 250 euro

di Redazione tecnica - 28/11/2022

Scade tra due giorni il termine dato dall’Agenzia delle Entrate per la remissione in bonis da parte dei soggetti IRPEF, IRES e titolari di partita IVA, della comunicazione tardiva delle opzioni previste dall’art. 121 e 119 del decreto Rilancio.

Comunicazioni cessione del credito: occhio alla scadenza del 30 novembre

Come previsto dalla circolare del Fisco del 6 ottobre 2022, n. 33/E con la quale i contribuenti potranno comunicare fino al 30 novembre 2022 le opzioni relative alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue del 2020.

La comunicazione tardiva fa riferimento alle scadenze originarie corrispondenti a:

  • 29 aprile 2022 per i soggetti privati, data già "eccezionale" rispetto al consueto termine del 16 marzo, ai sensi dell’art. 10 quater del D.L. n. 4/2022 (decreto Sostegni-Ter);
  • 15 ottobre 2022, per soggetti IRES e per i titolari di partita IVA, ai sensi dell’art. 29-ter del D.L. n. 17/2022, convertito in legge n. 34/2022.

Cessione del credito e sconto in fattura: la comunicazione dell’opzione

Per potere comunicare l’opzione scelta relativa a spese sostenute per interventi eseguiti sulle unità immobiliari e su parti comuni di edifici, è necessario utilizzare il modello approvato e allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873 “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.

Esso dispone che i soggetti che sostengono, negli anni dal 2020 al 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), oltre che, nell’anno 2025, sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119 dello stesso Decreto, possono optare in alternativa alla detrazione spettante:

  • a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
  • b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Come precisato nel provvedimento, l’opzione:

  • può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori;
  • per gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio (Superbonus), gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento;
  • può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 nel caso di utilizzo di cessione del credito.

Comunicazione tardiva: remissione in bonis fino al 30 novembre 2022

Nonostante le scadenze del 29 aprile del 15 ottobre per la comunicazione dell’opzione siano già passate, il Fisco ha appunto  previsto fino al 30 novembre 2022 una remissione in bonis, consistente:

  • nella presentazione della comunicazione di opzione entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi relativa al 2021;
  • nella comunicazione tardiva con pagamento tramite F24 di una sanzione di 250 euro.

Attenzione però: la remissione in bonis è consentita a condizione che:

  • non siano in corso attività di controllo sulla spettanza dei crediti;
  • sia stato fatto un accordo con i cessionari o si è in possesso di una fattura scontata con data antecedente il termine di scadenza, quindi il 29 aprile 2022 per soggetti privati o il 15 ottobre 2022 per titolari IVA o soggetti IRES.

Infine, ricordiamo che il 30 novembre è il termine ultimo per l’invio di nuove comunicazioni a sostituzione di comunicazioni errate. In realtà l’ultimo giorno corrisponde al 5 dicembre 2022, quinto giorno del mese successivo alla scadenza: oltre questa data, nessuna possibilità di rimediare perché il canale verrà chiuso.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati