Cessione del credito e zone terremotate: nuovo sistema di eccezioni a due vie

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 39/2024 cambiano le regole per l’utilizzo della cessione del credito da superbonus per le zone terremotate

di Redazione tecnica - 30/03/2024

Parziale marzia indietro del Governo sull’utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) per gli interventi di superbonus nei territori della ricostruzione post sisma in Centro Italia.

Superbonus e cessione nelle zone terremotate: nuovo sistema di eccezioni

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39, dopo le proteste dei sindaci dei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi del 2009 e 2016, da Palazzo Chigi hanno deciso di rivedere il blocco del meccanismo delle opzioni alternative e concedere un piccolo spazio di manovra.

Viene, infatti, modificato il sistema di eccezioni contenuti nel Decreto Legge n. 11/2023 per l’utilizzo di sconto in fattura e cessione del credito. Nel dettaglio, per gli interventi di superbonus nei territori terremotati, viene concesso un nuovo sistema di eccezioni a due vie.

In generale, è consentito l’utilizzo delle opzioni alternative per gli interventi effettuati sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. Questa deroga è, però, limitata nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009. Soglia che dovrà essere verificata dal Commissario straordinario sulla base dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Seconda eccezione

Altra eccezione riguarda l’art. 2, comma 3-quater del D.L. n. 11/2023 che continuerà ad applicarsi nella versione antecedente al Decreto Legge n. 39/2024, sugli interventi che entro il 29 marzo 2024:

  • risulti presentata la CILAS (beneficiari non condomini);
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS (beneficiari condomini);
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati dal superbonus e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati dal superbonus;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati dal superbonus e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Di seguito la versione dell’art. 2, comma 3-quater del D.L. n. 11/2023 nella versione antecedente al Decreto Legge n. 39/2024:

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.

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