Cessione Superbonus 110% e altri bonus edilizi: permangono delle criticità

La Rete delle Professioni Tecniche rileva alcune criticità non risolte all'interno del Decreto Aiuti-bis, che riguardano la responsabilità in solido, la cui attenuazione non vale per tutti

di Gianluca Oreto - 18/09/2022

Quando e se un giorno lontano qualcuno avrà la voglia di ripercorre la storia del superbonus 110% e del meccanismo di cessione dei crediti edilizi, probabilmente sgranerà gli occhi e penserà "questi sono pazzi".

La storia del Superbonus 110% e il Decreto Aiuti-bis

Una storia ispirata da buoni propositi in cui per la prima volta in Italia si è scelto di distribuire denaro dal basso, riqualificando il patrimonio immobiliare privato utilizzando il sistema delle detrazioni fiscali ed un meccanismo che ha messo in piedi una moneta digitale. Una misura che ha da subito creato fazioni contrapposte tra chi ha rilevato gli aspetti positivi e chi, invece, ha criticato la scelta di utilizzare fondi pubblici per riqualificare immobili privati. Ma anche una misura che fino ai nostri giorni ha sviluppato numeri mai visti in un settore in crisi dal 2006.

Una storia infinita che arriva agli ultimi giorni con l'approvazione del Decreto Aiuti-bis che sta provando a riaprire il mercato dei crediti edilizi agendo sul concetto di responsabilità solidale. Nel dettaglio, l’art. 33-ter del Decreto Aiuti-bis, nella sua versione coordinata, inserirà all’art. 14 del D.L. n. 50/2022 i seguenti due commi dopo il comma 1-bis:

1-bis.1. All’articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “in presenza di concorso nella violazione” sono inserite le seguenti: “con dolo o colpa grave”. Le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto legge n. 34 del 2020.

1-bis.2. Per i crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.

Due commi la cui formulazione non è esente da criticità, come ha evidenziato la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) che l'ha definita una "soluzione di compromesso che alla fine ha accontentato tutte le forze politiche".

Responsabilità solidale: le criticità

Pur rilevando la possibilità che la nuova disposizione possa incidere sullo sblocco delle cessioni salvando migliaia di imprese, la RPT ha evidenziato alcune criticità nella formulazione del citato art. 33-bis.

Il nuovo comma 1-bis.1 prevede, infatti, la “responsabilità in solido del fornitore” che ha applicato lo sconto mentre la responsabilità del beneficiario del credito ceduto, ossia di chi effettivamente se ne avvale in compensazione dei debiti verso l’erario, e quella del cessionario risultano alleggerite, dato che possono essere coinvolti nel recupero solo se si verificano contemporaneamente il concorso in violazione e il dolo (o colpa grave).

La RPT evidenzia che questa disposizione si applica solo ai crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste. Dunque, la limitazione di responsabilità è relativa solo a questa tipologia di crediti.

Il nuovo comma 1-bis.2., invece, riguarda i crediti derivanti da altri bonus edilizi e quelli che sono maturati prima dell’introduzione dell’obbligo di acquisizione dei visti di conformità, asseverazioni e attestazioni (12 novembre 2021). "Per questi crediti “vecchi” - rileva la RPT - entrati nel meccanismo della “moneta fiscale” il cedente, a patto che non sia una banca, un’assicurazione e assimilati, se coincide con il fornitore, gode della stessa limitazione di responsabilità di cui sopra. Che succede per le banche, le assicurazioni e assimilati? Per questi ultimi i crediti “vecchi” continuano a rappresentare un problema perché per essi non vale la limitazione, così come non vale nelle ipotesi in cui il cedente è diverso dal fornitore (ipotesi piuttosto frequente). Quest’ultima ipotesi solleva qualche dubbio di legittimità costituzionale. Non si capisce, infatti, il motivo per cui il cedente non fornitore debba godere di un regime di responsabilità molto più pesante del cedente fornitore, essendo chiamato a rispondere pure della colpa lieve".

La RPT ritiene dunque che queste distorsioni, eventualmente con pareri della Commissione di monitoraggio e conseguente condivisione da parte dell’Agenzia delle Entrate, debbano essere superate per consentire al meccanismo della cessione del credito quella fluidità che, allo stato attuale, continua ad essere parzialmente a rischio.

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