CILAS e sostenimento delle spese: cosa cambia dopo il 30 giugno 2022?

Nella valutazione di un intervento di superbonus per gli edifici unifamiliari occorre fare molta attenzione alle possibili conseguenze a seguito delle scadenze previste

di Gianluca Oreto - 30/06/2022

Mischiare normative fiscali con quelle edilizie non è mai semplice e, tra sostenimento delle spese, avvio dei lavori, bonifico parlante, sconto in fattura, cessione del credito, SAL e CILAS, il rischio di confondersi è altissimo.

Premesse

Oggi, data di scadenza naturale del superbonus 110%, vorrei provare a dare un contributo a chi mi legge ma non prima di aver fatto alcune premesse:

  • ogni articolo a mia firma rappresenta sempre e unicamente il mio punto di vista ed è frutto di una mia analisi della normativa, che garantisco essere realizzata sempre con la massima onestà intellettuale;
  • mi aspetto che chiunque legga un articolo online, un libro o partecipa ad un convegno/corso, lo faccia per arricchire il suo bagaglio di competenze, sviluppando poi un pensiero critico personale;
  • la responsabilità di un progetto è sempre di chi lo firma (quindi chi non vuole prendersi le sue responsabilità o pensare di scaricarle su altri è meglio che cambi lavoro).

CILAS dopo il 30 giugno 2022 possibile

Ciò premesso, rispondo subito alla domanda che mi arriva ininterrottamente da qualche giorno: è possibile presentare la CILAS dopo il 30 giugno 2022 per le unifamiliari? Sì perché, valendo il principio di cassa, ciò che comanda è il "sostenimento della spesa".

Occorre, però, suddividere i casi di pagamento delle spese:

  • prima del 30 giugno 2022;
  • a partire dall'1 luglio 2022.

Nulla vieta che si possano sostenere spese di superbonus entro il 30 giugno 2022 e presentare la CILAS dopo. In questo caso, benché resti il rischio di arrivare al 30 settembre 2022 senza il 30% del SAL, le spese sostenute entro il 30/06 sarebbero comunque agevolabili con il superbonus e la CILAS non avrebbe alcun problema di validità.

Da ricordare che una spesa sostenuta senza l'avvio dei lavori, non può essere ceduta né godere dello sconto in fattura. Le opzioni alternative sono, infatti, esercitabili a SAL minimi del 30% (aspetto da non sottovalutare). Ciò significa che questi pagamenti entro il 30 giugno 2022 dovranno essere direttamente corrisposti dal fruitore della detrazione.

Spese sostenute dall'1 luglio 2022

Diverso è il caso in cui le spese siano sostenute oltre il 30 giugno 2022. In questo caso, se non si arriva al 30 settembre con il 30% del SAL (e chi conosce le problematiche relative all'approvvigionamento dei materiali e alla lentezza delle lavorazioni nei mesi caldi di luglio e agosto, sa quanto sia difficile) si hanno le seguenti problematiche:

  • neanche un euro potrà essere portato in detrazione con il Superbonus 110%;
  • la CILAS non legittima l'intervento.

CILAS, CILA e SCIA tardive

Il fatto che la CILAS non sia più idonea per un intervento che non fruisce del superbonus pone un terzo problema: la presentazione di una CILA o SCIA tardiva. Possibilità offerte dal d.P.R. n. 380/2001 sulle quali il committente dei lavori deve essere sufficientemente informato relativamente a sanzioni e necessità di considerare lo "stato legittimo" dell'immobile.

Se con la CILAS non è stato verificato lo stato legittimo (perché non è previsto nel modello), con CILA e SCIA tardiva si dovrà farlo, con la conseguenza che potrebbero "saltar fuori" delle difformità più o meno difficili da gestire.

Sul tema CILAS ho ricevuto un commento molto interessante da chi afferma che la stessa legittimerebbe gli interventi di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) anche se non si utilizza il superbonus. Tesi molto interessante ma anche pericolosa, che andrebbe verificata con un parere di un ente ufficiale o in sede di contenzioso.

Conclusioni

Volendo concludere, faccio certamente ammenda per non essere riuscito a far comprendere una problematica legata sia alla CILAS e alla sua validità, che al sostenimento della spesa di superbonus.

Certo è che:

  • una migliore formulazione del comma 8-bis dell'art. 119 del Decreto Rilancio, avrebbe consentito a tutti di operare più serenamente;
  • la modifica della Circolare dell'Agenzia delle Entrate è stata corretta, legittima ma assolutamente poco pubblicizzata dal Fisco, che avrebbe dovuto rilasciare un comunicato stampa sul tema. Ribadendo che mischiare normative edilizie e fiscali non è semplice e che ormai si tratta di un’attività all’ordine del giorno per i professionisti, oggi più che mai devono essere messi nelle condizioni di operare con la massima consapevolezza del quadro di riferimento.

Sui tanti dubbi e interrogativi posti negli ultimi giorni concludo citando il proverbio del nonno del mio amico Alessio T. "meglio arrossire oggi che impallidire domani".

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