Clausola revisione prezzi e compensazioni ordinarie: occhio alle differenze

Entrambe le discipline sono in vigore e operative: secondo i nostri esperti sembra quindi possibile sostenere che non sussiste un conflitto tra i due meccanismi, che potrebbero astrattamente convivere

Il nuovo Codice dei contratti pubblici introduce l'obbligo di inserimento negli atti di gara iniziali della clausola di revisione prezzi: per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2023 trova ancora applicazione il meccanismo di compensazione ordinario di cui all'art. 29, d.l. 4/2022?

L'esperto risponde 

La clausola di revisione prezzi e le compensazioni ordinarie sono due istituti differenti: la clausola di revisione prezzi opera per le opere ancora da eseguire, mentre il meccanismo di compensazione di cui all’art. 29, comma 1, lett. b) opera per le lavorazioni effettuate contabilizzate nei dodici mesi precedenti alla pubblicazione del decreto rilevazione prezzi e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. I due istituti sono chiaramente ispirati ad una medesima ratio: permettere ad un appalto di arrivare a conclusione, senza che eventuali sopravvenienze economiche non prevedibili dall’appaltatore ne pregiudichino la realizzazione.

Il d.lgs. 36/2023 ha introdotto la clausola di revisione prezzi obbligatoria; ha poi abrogato a partire dal 1.7.2023 il d.lgs. n. 50/2016 ma non il d.l. n. 4/2022.

Essendo in vigore entrambe le discipline e considerando l’operatività dei due istituti, sembrerebbe possibile sostenere che non sussiste un conflitto tra i due meccanismi che, dunque, potrebbero astrattamente convivere. 

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