Clausola revisione prezzi: obbligo di inserimento e contenuti

L’esperto risponde: da quando è obbligatoria la clausola revisione prezzi? Quale contenuto devono avere tali clausole?

Da quando è obbligatoria la clausola revisione prezzi? Quale contenuto devono avere tali clausole?

L’esperto risponde

L’art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. 4/2022 conv. in L. 25/2022 ha reso obbligatorio l’inserimento della clausola revisione prezzi per tutti i bandi o gli avvisi pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023.

La clausola si applica per tutti i tipi di contratti, ossia per i lavori, per i servizi e per le forniture.

L’art. 26, comma 8, del (d.l. 50/2022) ha poi esteso all’esecuzione degli accordi quadro già aggiudicati o efficaci al 18 maggio 2022 le norme di cui all’art. 29 del d.l. 4/2022.

L’art. 29 non specifica il contenuto che la clausola deve avere, ma rimanda unicamente all’art. 106, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016, secondo cui tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche, le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, nonché le modalità di revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione. Inoltre, lo stesso articolo 106, comma 1, lett. a) precisa che tali clausole devono essere chiare, precise e inequivocabili. 

Sulla scorta di tali novità, l’ANAC ha aggiornato il Bando Tipo n. 1 sui servizi e forniture sopra soglia UE, riportando alcuni esempi sui prezzi a cui fare riferimento per rilevare le variazioni, la percentuale di aumento superata la quale scatta la revisione ecc.

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