Codice Appalti 2023 e BIM: le tempistiche di introduzione

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture chiarisce le tempistiche di introduzione della metodologia BIM ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023

di Gianluca Oreto - 06/10/2023

L'entrata in vigore l'1 luglio 2023 del D.Lgs. n. 36/2023 rappresenta solo il primo tassello della riforma complessiva della normativa sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Un processo di riorganizzazione che dovrebbe consentire di cambiare completamente paradigma, trasformando un codice guardiano in uno "volano" basato su alcuni capisaldi.

Codice Appalti 2023: i capisaldi

Un cambio di rotta che fa dei principi indicati nei primi 12 articoli una vera e propria bussola che dovrà guidare l'attività amministrativa che dovrà poggiarsi su alcuni capisaldi tra cui:

  • la qualificazione delle stazioni appaltanti;
  • il processo di digitalizzazione degli appalti pubblici.

Mentre sul primo punto si è registrata qualche problematica iniziale che si sta progressivamente risolvendo (ANAC ha registrato 3.138 stazioni appaltanti qualificate nei primi tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti), sul secondo sono ancora in molti a non aver compreso cosa voglia dire "digitalizzazione".

Stiamo parlando del processo di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici: dalle procedure di affidamento fino alla gestione della fase esecutiva. In mezzo la progettazione che dovrà essere realizzata utilizzando l'ormai nota metodologia BIM che comporterà uno sforzo ulteriore (sia in termini di risorse materiali che umane) da parte della pubblica amministrazione.

La metodologia BIM e il vecchio Codice dei contratti

Già con il "vecchio" D.Lgs. n. 50/2016 era chiara l'importanza delle metodologia BIM, tanto che con il Decreto 1 dicembre 2017, n. 560 il Ministero delle Infrastrutture ne aveva definito modalità e tempi di progressiva introduzione. Un Decreto che successivamente fu corretto con dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) con il Decreto 2 agosto 2021, n. 312 che, tra le altre cose, ha rivisto le scadenze per l'obbligo di BIM relativamente:

  • alle opere di nuova costruzione ed interventi sulle costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione, di importo a base di gara pari o superire a 15 milioni di euro (nuova scadenza all'1 gennaio 2022);
  • alle opere di nuova costruzione ed interventi sulle costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di importo a base di gara pari o superire alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (nuova scadenza all'1 gennaio 2023);
  • alle opere di nuova costruzione ed interventi sulle costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di importo a base di gara pari o superire a 1 milione di euro (nuova scadenza all'1 gennaio 2025).

Il BIM nel Codice Appalti 2023

Con il nuovo Decreto Legislativo n. 36/2023 cambia nuovamente il sistema di introduzione progressiva con il BIM. In particolare, l'art. 43, comma 1, del nuovo Codice dispone:

A decorrere dall'1 gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

Il successivo comma 2 prevede, comunque, la possibilità che le stazioni appaltanti possano adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d’uso di tali metodi e strumenti.

La richiesta di chiarimento sui tempi di introduzione

L'introduzione del BIM è stato oggetto di una richiesta di chiarimento al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che ha risposto con il parere n. 2079 del 27 giugno 2023.

Alla luce del vecchio e del nuovo Codice, oltre che dei due decreti del MIT e del MIMS, viene chiesto di chiarire:

  • se i D.M. 560/2017 e 312/2021 - in particolare le tempistiche di introduzione della metodologia BIM ivi previste – in quanto attuativi dell’art. 23, comma 13, d.lgs. 50/2016, debbano ritenersi abrogati ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 225, comma 16, d.lgs 36/2023, in linea con la ratio del termine “unico e generale” ex art. 43, comma 1, d.lgs. 36/2023 siccome descritta nella relazione illustrativa al d.lgs 36/2023;
  • ovvero se, invece, ritenendo che i citati decreti ministeriali non abbiano natura regolamentare (come emergerebbe dall’art. 48, comma 6, d.l. 77/2021, conv. in l. 108/2021), nel lasso temporale intercorrente fra il 1° luglio 2023 ed il 1° gennaio 2025 si debbano ritenere ancora valide ed applicabili le soglie e le tempistiche graduali di introduzione del BIM di cui al D.M. 560/2017, come modificate dal D.M. 312/2021;
  • se in caso di procedure di affidamento della progettazione avviate in regime di obbligatorietà del BIM ai sensi dei D.M. 560/2017 e 312/2021 ma per le quali non si sia ancori giunti alla stipula del contratto, sia corretto, alla luce del dettato normativo di cui all’art. 225, comma 9, d.lgs. 36/2023, applicare la disciplina previgente al d.lgs. 36/2023 anche in punto di determinazione dei corrispettivi, compresa la non previsione della maggiorazione dell’onorario per l’utilizzo del BIM;
  • ovvero se, invece, il compenso per gli incarichi non formalizzati alla data del 1° luglio 2023 debba essere rideterminato in senso maggiorativo in base a quanto stabilito dall’Allegato I.13 al Nuovo Codice.

La risposta del MIT

Il Servizio giuridico del MIT ha preliminarmente ricordato l'art. 225, comma 16 del nuovo D.Lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale:

A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati.

Ai sensi di questa disposizione, a partire dall'1 luglio 2023 (data di entrata in vigore del nuovo Codice), questi Decreti si intendono abrogati, pur continuando a mantenere la loro efficacia per gli affidamenti per i quali si applicano le disposizioni del Codice n. 50 del 2016.

Relativamente alle disposizioni del nuovo Codice, l'art. 43 individua il “nuovo termine unico e generale” del 1° gennaio 2025, come confermato anche dalla Relazione Illustrativa al nuovo Codice, ove si rileva che “la previsione, dunque, sostituirà le tempistiche attualmente stabilite dall’art. 6 del d.m. n. 312/2021, il quale reca il riferimento, secondo una logica di gradualità, alla data del 1° gennaio 2023 (per le opere di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’art. 35 del codice dei contratti pubblici vigente) ed alla data del 1° gennaio 2025 (per le opere di nuova costruzione, e interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro)”.

Dunque, il MIT ha chiarito che è corretta la prima interpretazione formulata e che la nuova disciplina trova applicazione per le procedure di gara indette successivamente alla data in cui il nuovo Codice dei contratti pubblici acquista efficacia (1 luglio 2023).

© Riproduzione riservata