Codice appalti 2023 e imposta di bollo: a quali procedure si applica?

Nuovo parere del MIT sull'applicazione dell'art. 18 del d.Lgs. n. 36/2023 nel caso di procedure per cui siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte ai sensi del d.Lgs n. 50/2016

di Redazione tecnica - 15/10/2023

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) prevede che in fase di registrazione dei contratti di appalto vada applicata l’imposta di bollo nel valore individuato nella tabella contenuta nell’Allegato I.4. Non sempre però il campo di applicazione è chiaro, e dubbi permangono sulle stazioni appaltanti rispetto alla possibile efficacia delle disposizioni del d.Lgs. n. 50/2016 su procedure a cavallo tra i due provvedimenti.

Imposta di bollo su contratti pubblici: campo di applicazione

In particolare, l'articolo 18, comma 10 del d.Lgs. n. 36/2023 prevede che «Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. [...] l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».

Nell'allegato si precisa:

  • all'articolo 1 che «Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa [...]. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro».
  • all'articolo 2 che «Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta Pagina 4 di 6 eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642».

Finalità della norma è la semplificazione, come ha spiegato il Consiglio di Stato nella Relazione illustrativa del Codice, ma nonostante questo per molte stazioni appaltanti il campo di applicazione non è sempre chiaro. Lo dimostra il quesito giunto al supporto giuridico del MIT, a cui è stata fornita risposta con il parere del 7 luglio 2023, n. 2110.

Nel dettaglio la SA, in procinto di stipulare un contratto di appalto discendente da procedura negoziata indetta ai sensi del d.lgs 50/16 e smi, ha chiesto lumi sulle corrette modalità di calcolo dell'imposta di bollo ovvero se:

  • a) in considerazione di un contratto stipulato dopo il 1° luglio 2023, sia tenuta ad applicare la nuova disciplina prevista dall'allegato I.4 del d.lgs n. 36/2023;
  • b) in considerazione di un contratto discendente da procedura indetta ai sensi del d.lgs n. 50/2016, sia tenuta invece ad applicare la previgente normativa.

Applicazione imposta di bollo: il parere del MIT

Sul punto, il MIT ha richiamato le previsioni dell’art. 226, comma 2, lett. b), del d. lgs. 36/2023, secondo cui, in relazione ai procedimenti in corso, per i quali alla data in cui il codice acquista efficacia siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d. lgs. n. 50/2016.

Anche il Fisco nella circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E, ha specificato che le nuove disposizioni si applicano solo ai procedimenti avviati dal 1° luglio 2023, data in cui il nuovo Codice ha acquisito piena efficacia. La stessa circolare ha specificato che «Per effetto delle novità introdotte col nuovo codice dei contratti pubblici [...] il pagamento assolto alla stipula del contratto dall'aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l'intera procedura [... ] in sostituzione dell'imposta di bollo dovuta in forza del d.P.R. n. 642 del 1972 [...]. Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell'imposta di bollo da parte dell'aggiudicatario».

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