Codice Appalti 2023: dal MIT chiarimenti su fasi, termini e responsabilità delle procedure

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture chiarisce i termini di decorrenza delle tempistiche per le procedure e le responsabilità in caso di ritardo

di Redazione tecnica - 10/10/2023

A partire dall'1 luglio 2023 sono in vigore le nuove disposizioni contenute nell'art. 17 e nell'Allegato I.3 al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti o Codice Appalti 2023) che riguardano le fasi e i termini delle procedure di appalto e di concessione.

Codice Appalti 2023: i termini massimi delle procedure

Entrando nel dettaglio, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del nuovo Codice, l'Allegato I.3 definisce i termini massimi per la conclusione delle gare di appalto e di concessione sulla base del criterio di scelta:

  • OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa);
  • minore prezzo.

Di seguito una tabella riepilogativa di queste tempistiche:

Criterio di scelta: OEPV
Tipo di procedura
Termine massimo
(mesi)
Procedura aperta
9
Procedura ristretta
10
Procedura competitiva con negoziazione
7
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
4
Dialogo competitivo
7
Partenariato per l’innovazione
9
 
Criterio di scelta: minor prezzo
Tipo di procedura
Termine massimo
(mesi)
Procedura aperta
5
Procedura ristretta
6
Procedura competitiva con negoziazione
4
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
3

I quesiti al MIT

Relativamente al conteggio dei termini delle procedure e la responsabilità in caso di ritardo è arrivato al Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le seguenti richieste di chiarimento:

  • nelle procedure negoziate sotto soglia, da quando parte ad essere conteggiato l’arco temporale indicato nel predetto allegato?
  • quando avviene precisamente la conclusione della procedura?
  • nel caso in cui la Stazione Appaltante (SA) superi i termini di cui all’allegato I.3, fatte salve le possibili deroghe temporali qualora attuabili, in cosa si concretizzerebbero il “silenzio inadempimento” e la “verifica del rispetto del dovere di buona fede”?

Tre interessanti domande a cui il MIT ha risposto con il parere 30 giugno 2023, n. 2090 recante "D.Lgs. 36/2023, art. 17 co. 3 e allegato I.3 – Inizio conteggio dei termini delle procedure e responsabilità per ritardi".

Il conteggio dei termini

Relativamente alla prima domanda, l'istante ha chiesto se i termini partano:

  1. all’atto dell’adozione della decisione a contrarre (nuovo termine che identifica la ex determina a contrarre);
  2. in un momento successivo, ossia dall’invio della richiesta d’offerta;
  3. dall’eventuale pubblicazione dell’avviso d’indagine di mercato sul profilo del committente.

Il MIT ha chiarito che, per espressa previsione dell’Allegato I.3, il termine di cui all’art. 17, comma 3, del Codice, inizi a decorrere dalla data di pubblicazione del bando o dall’invio degli inviti a offrire.

La conclusione della procedura

Relativamente al secondo quesito viene chiesto se la conclusione della procedura avvenga all’atto dell’adozione dell’aggiudicazione, termine a seguire del quale iniziano ad essere calcolati i 30 oppure i 60 giorni per divenire a stipula, a seconda che si tratti di una procedura sotto o sopra soglia.

Il MIT ha chiarito molto semplicemente che l’atto conclusivo della procedura di gara è l’aggiudicazione.

Le responsabilità

In riferimento al terzo e ultimo quesito, il superamento dei termini di conclusione della procedura costituisce silenzio inadempimento (art. 17 comma 3), con conseguente possibilità per il privato di promuovere un’azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. chiedendo al giudice l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

Quanto alla verifica del rispetto del dovere di buona fede, regola di esercizio del potere pubblicistico ai sensi degli artt. 2, 5 e 209 del nuovo Codice (quest’ultimo modificativo dell’art. 124 c.p.a.) stante la sussistenza, nell’ambito del procedimento di gara, anche prima dell’aggiudicazione, di un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede (art. 5), dovrebbe ritenersi che l’inosservanza dei termini di conclusione delle procedure possa dar luogo alla responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione.

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