Codice appalti 2023: stop al casellario delle società di ingegneria e professionali

Con un comunicato del Presidente, ANAC conferma la cessazione dell'efficacia delle disposizioni del DM del MIT n. 263/2016, ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici

di Redazione tecnica - 14/07/2023

La piena efficacia acquistata dal Codice dei Contratti Pubblici 2023 ha comportato la cessazione del funzionamento del Casellario delle società di ingegneria e professionali, ex art. 6 del DM MIT del 2 dicembre 2016, n. 263.

Casellario società di ingegneria e professionali: arriva lo stop

La conferma arriva con il Comunicato del Presidente ANAC del 27 giugno 2023, ad oggetto "Cessazione del funzionamento del Casellario delle società di ingegneria e professionali ex articolo 6 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016".  Come previsto infatti all’art. 225, comma 16 "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto, si applicano le relative disposizioni del codice e dei suoi allegati”.

Di conseguenza, ANAC evidenzia che il DM del MIT n. 263/2016, recante la «definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» non troverà più applicazione, così come gli obblighi di comunicazione all'ANAC, previsti dall’art. 6 dello stesso DM.

Le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti

Le disposizioni del Decreto sono state infatti sostituite da quelle presenti nella Parte V dell’Allegato II.12 (articoli 34-40, relativa ai Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura), che non contemplano più a carico degli operatori economici l’obbligo di iscrizione al Casellario.

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