Codice Appalti e forniture: niente esclusione automatica delle offerte anomale

Dal Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un nuovo chiarimento che riguarda l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale

di Redazione tecnica - 01/03/2024

L’art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti) e il suo allegato II.2 dispongono l’utilizzo dell’esclusione automatica delle offerte anomale, per le aggiudicazioni con il criterio del minor prezzo di contratti di appalto di “lavori o servizi” di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

L’esclusione automatica delle offerte

Secondo quanto previsto dal citato art. 54, l’esclusione automatica delle offerte anomale, in deroga all’art. 110 del Codice dei contratti che definisce la procedura da seguire per la valutazione della congruità di offerte anormalmente basse, si applica in caso:

  • di aggiudicazione del prezzo più basso;
  • di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 5;
  • di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (sottosoglia) che non presentano un interesse transfrontaliero certo.

Una formulazione chiara che sembra escludere dall’art. 54 i contratti di appalto di “fornitura”. Ed è proprio su questo aspetto che è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Parere 26 febbraio 2024, n. 2358 che risponde al seguente quesito:

L'art. 54 D.lgs. 36/2023 sembra indicare che la previsione negli atti di gara di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, nel caso di ricorso al criterio del prezzo più basso, sia possibile per i soli appalti di lavori o di servizi. È corretta questa lettura, che comporterebbe, per gli appalti di fornitura, la verifica di congruità dell'offerta?

La risposta del MIT

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conferma la lettura dell’art. 54 rilevando che lo stesso è applicabile unicamente a lavori e servizi. Per quanto concerne, invece, le forniture, anche sottosoglia, si applica l'art. 110 del Codice dei contratti pubblici in tema valutazione di congruità delle offerte anormalmente basse.

In tal senso il MIT consiglia la lettura del secondo e terzo periodo, comma 1 dell’art. 54 per i quali:

  • Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b).
  • In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
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