Codice Appalti e partecipazione alle gare: nuovo parere di ANAC

Dall’Anticorruzione un nuovo parere di precontenzioso sulla responsabilità dell’invio del file di partecipazione alle gare

09/08/2023

In una gara telematica, nel caso in cui il file contenente l’offerta tecnica risulti danneggiato e non siano stati riscontrati malfunzionamenti del sistema, la responsabilità della mancata trasmissione del file originario ricade sull’operatore economico. La necessità di rispettare i termini per l’invio delle offerte, a garanzia della par condicio di tutti i concorrenti, non consente di poter ammettere l’invio di un nuovo file oltre tali termini.

Partecipazione alle gare: il parere ANAC

Lo ha chiarito l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il parere di precontenzioso n. 235 del 30 maggio 2023 reso per la soluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti 2016).

Il nuovo parere ANAC arriva a seguito di istanza presentata da un concorrente ad una gara che ha rappresentato che in fase di valutazione delle offerte la stazione appaltante non riusciva ad aprire il file contenente la sua relazione tecnica A in quanto esso risultava danneggiato. A seguito dell’invio di un nuovo file della medesima relazione, non essendo stato possibile per il gestore della piattaforma constatare l’esatta corrispondenza fra il file originario e il file inviato successivamente, l’o.e. veniva comunque ammesso alla valutazione dell’offerta tecnica, ma con la precisazione che sarebbero stati valutati solamente i documenti leggibili pervenuti entro i termini.

Con l’istanza di parere è stato chiesto ad ANAC di pronunciarsi sulla possibilità che l’intera propria documentazione venga ammessa in gara, in considerazione della certezza della provenienza dell’offerta e del fatto che, non essendo ancora note le offerte degli altri concorrenti, egli non avrebbe avuto alcuna possibilità di avvantaggiarsi nei loro confronti. A supporto della sua richiesta è stata prodotta apposita perizia tecnica, per dimostrare che il file originariamente caricato sulla piattaforma e il file trasmesso successivamente sono identici, e che l’offerta trasmessa successivamente ha il medesimo contenuto di quello prodotto prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La decisione ANAC

Purtroppo per l’istante, però, ANAC ha confermato che non essendosi riscontrati malfunzionamenti del sistema, la responsabilità della mancata trasmissione del file originario ricade sull’operatore economico. La necessità di rispettare i termini per l’invio delle offerte, a garanzia della par condicio di tutti i concorrenti, non consente infatti di poter ammettere l’invio di un nuovo file oltre tali termini.

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