Codice dei contratti 2023: le contraddizioni sul RUP

Nel passaggio dalla versione del Consiglio di Stato a quella pubblicata in Gazzetta Ufficiale c'è stato qualche "refuso". Tra questi uno riguarda la figura del Responsabile unico del progetto

di Paolo Oreto, Gianluca Oreto - 05/04/2023

Nella definizione del testo del Codice dei contratti che è poi diventato il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, qualcosa non deve essere andata per il verso giusto. Il passaggio dal testo predisposto dal Consiglio di Stato a quello definitivo sconta diverse imprecisioni dovute alla mancata integrazione e coordinamento tra i contenuti dell'articolato e quelli dei 38 allegati.

Codice dei contratti: le imprecisioni sul RUP

Tra queste imprecisioni c'è quella che riguarda il Responsabile unico del progetto (RUP) che mostra la sua fragilità nel passaggio del testo dell’articolo 15 rubricato “Responsabile unico del progetto” e del relativo allegato I.2 (Attività del Rup) da quello predisposto dal Consiglio di Stato a quello approvato dal Governo e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Articolo 15 ed allegato I.2

I due testi dell’articolo 15 (quello predisposto dal Consiglio di Stato e quello approvato e pubblicato) sono costituiti entrambi da 9 commi in pratica uguali per sette commi mentre risultano sostanzialmente variati il comma 2 ed il comma 7.

Nel comma 2 del testo approvato e pubblicato in gazzetta ufficiale è stato, sostanzialmente, variato il primo periodo.

Art. 15
Testo Consiglio di Stato

Art. 15
Testo del D.Lgs. n. 36/2023

2.Il responsabile dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa nomina il RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio nell’unità medesima, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Come è possibile rilevare nel testo approvato e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale è stata inserita la possibilità che siano nominati come RUP anche coloro che sono assunti a tempo determinato. Tale disposizione modificata nell’articolo 15 non trova, però, adeguato riscontro nell’Allegato I.2 approvato e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dove il comma 1 dell’articolo 1 (identico al precedente al comma 1 dell’articolo 3 del testo predisposto dal Consiglio di Stato) così recita:

1. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante”. Con evidenze discrepanza con la possibilità che viene data nell’articolo 15 attraverso il quale potrebbero essere nominati anche dipendenti assunti a tempo determinato e non solo quelli di ruolo (ovvero i dipendenti a tempo indeterminato).

Evidente contraddizione

La contraddizione è evidente specialmente in questo momento in cui sia l’articolato che gli allegati sono testi legislativi e non regolamentari e, quindi, assumono la stessa valenza.

Ricordiamo che l'allegato I.2 fa parte di quei testi legislativi che possono diventare regolamentari a seguito della loro sostituzione con un Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Le soluzioni per sanare la contraddizione sono diverse:

  • pubblicare un errata corridge come già fatto con il D.Lgs. n. 50/2016 quando dopo 3 settimane fu pubblicato il D.Lgs. n. 56/2016 contenente 441 modifiche apportate a circa 130 articoli del Codice;
  • attendere la pubblicazione del Decreto del Ministero che sostituisca l'allegato I.2 e risolva la contraddizione.

Al momento ricordiamo che pur essendo entrato in vigore lo scorso 1 aprile, il nuovo Codice dei contratti sarà operativo dall'1 luglio 2023 e la speranza degli operatori è che il suo testo non venga stravolto in questi 3 mesi ma lasci il tempo di studiare e assimilare la riforma.

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