Codice dei contratti 2023: i criteri di aggiudicazione degli appalti

Gli articoli 54, 108, 110 e l'Allegato II.2 del Decreto Legislativo n. 36/2023 definiscono gli strumenti per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

di Redazione tecnica - 07/04/2023

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti), entrato in vigore l'1 aprile 2023, è cominciata una nuova era per il settore dei lavori pubblici che, a parte alcune disposizioni immediatamente in vigore, sarà operativo a partire dall'1 luglio 2023 con nuove regole che dovranno essere assimilate dalle pubbliche amministrazioni e dagli uffici gare e appalti degli operatori economici.

Le disposizioni transitorie

Il Libro V, Parte III del D.Lgs. n. 36/2023 definisce (non con alcuni errori di forma e sostanza) le disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni che condurranno a partire dall'1 gennaio 2024 verso l'integrale applicazione delle nuove regole.

In particolare, si applicano già a partire dall'1 aprile 2023 gli articoli da 215 a 219 del nuovo Codice, che riguardano il collegio consuntivo tecnico formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2.

Fino al 31 dicembre 2023 si continueranno ad applicare molte delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e a partire dall'1 gennaio 2024 acquisiranno efficacia molti degli articoli del nuovo D.Lgs. n. 36/2023, tra i quali:

  • gli artt. da 19 a 26, da 28 a 31, da 35 a 37, comma 4, che fanno parte del Libro I (Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione) e sono relativi alla Parte II (Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti);
  • gli artt. 99 (Verifica del possesso dei requisiti), 106, comma 3, ultimo periodo (garanzia fideiussoria firmata digitalmente), 115, comma 5 (piattaforme digitali per il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, per l’invio delle informazioni richieste dall’ANAC), 119, comma 5 (relativo alla trasmissione del contratto di subappalto alla stazione appaltante) e 224, comma 6 (modifica al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza);
  • il requisito di qualificazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) e all’articolo 6, comma 1, lettera c), dell’allegato II 4.

I criteri di aggiudicazione degli appalti

Tra le disposizioni del nuovo Codice che saranno operative dall'1 luglio 2023 vi sono gli articoli 54, 108 e l'Allegato II.2, che definiscono:

  • Articolo 54 - Esclusione automatica delle offerte anomale;
  • Articolo 108 - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture;
  • Articolo 110 - Offerte anormalmente basse;
  • Allegato II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte.

Relativamente ai criteri di aggiudicazione è previsto che, fatta esclusione per alcuni servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base:

  • del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (OEPV);
  • dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita (prezzo più basso).

OEPV e prezzo più basso

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

  • i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell’importo complessivo dei corrispettivi;
  • i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
  • i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
  • gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione;
  • gli affidamenti di appalto integrato;
  • i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Offerte anomale

Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.

In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Le spiegazioni possono riguardare i seguenti elementi:

  1. l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
  2. le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
  3. l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Non sono ammesse giustificazioni:

  1. in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
  2. in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto delle spiegazioni, oppure se l’offerta è anormalmente bassa in quanto:

  • non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
  • non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;
  • sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
  • il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle.

Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.

Esclusione automatica delle offerte anomale

Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

L'esclusione automatica non si applica in caso di:

  • affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (art. 50, comma 1, lettera a) del Codice);
  • affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (art. 50, comma 1, lettera b) del Codice).

In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso di aggiudicazione con il prezzo più basso, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell’allegato II.2.

Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte

L'Allegato II.2 al Codice definisce 3 metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica dell'offerta:

  • Metodo A che presenta due varianti in base al fatto che il numero delle offerte ammesse sia:
    • pari o superiore a quindici;
    • inferiore a quindici;
  • Metodo B;
  • Metodo C, utilizzabile solo se la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara o nell’invito di partecipazione lo sconto di riferimento che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti.

Si parlerà anche di criteri di aggiudicazione nella MasterClass sul Codice dei contratti.

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