Codice dei contratti 2023: il nuovo principio di rotazione

Diversamente dal D.Lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 riserva un articolo ad hoc per il principio di rotazione degli affidamenti

di Redazione tecnica - 06/04/2023

Quello della rotazione è un principio che nel "vecchio" D.Lgs. n. 50/2016 ha sempre creato non poche problematiche a causa della sua inconsistenza e difficoltà applicativa facilmente dimostrata dai numerosi interventi della giurisprudenza.

Il principio di rotazione nel nuovo Codice dei contratti

Basti considerare che la parola "rotazione" è citata nel D.Lgs. n. 50/2016 appena 11 volte tra gli articoli 36 (Contratti sottosoglia), 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), 77 (Commissione giudicatrice), 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio), 157 (Altri incarichi di progettazione e connessi) e 209 (Arbitrato), senza che ne sia mai stata definita la portata e i principi applicativi.

Problematiche che evidentemente devono aver guidato il Consiglio di Stato nella definizione dello schema di decreto legislativo di Codice dei contratti poi modificato dal Consiglio dei Ministri e trasfuso all'interno del nuovo Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti o Codice degli Appalti).

Nel D.Lgs. n. 36/2023 il principio di rotazione trova spazio nel Libro II (Dell'Appalto), Parte I (Dei contratti di importo inferiore alle soglie Europee) e più precisamente all'articolo 49 rubricato appunto "Principio di rotazione degli affidamenti" che si applica a tutti i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie indicate all'art. 14 del Codice stesso.

Le Soglie di rilevanza europea

Ricordiamo che le soglie di rilevanza europea sono:

  1. euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  2. euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
  3. euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
  4. euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Mentre, nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:

  1. euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
  2. euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
  3. euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Soglie che, ricordiamo, sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'art. 49 del nuovo Codice dei contratti

Il nuovo Codice dei contratti, in applicazione del principio di rotazione, vieta l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Considerato che la stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.

Le possibili cause di esclusione del principio di rotazione

In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Inoltre, per i contratti affidati con le seguenti procedure:

  • procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro (art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023);
  • procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (art. 50, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023);
  • procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie europee (art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023);

le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

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