Contratti pubblici e Appalto integrato, i nuovi principi nella legge delega 2022

Le differenze con l’attuale Codice degli Appalti. Prevista una norma specifica ed eliminato il riferimento alla limitazione d’uso

di Redazione tecnica - 16/06/2022

Con l’approvazione definitiva da parte del Senato del disegno di legge delega al Governo in materia di contratti pubblici, si attendono solo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale e l’avvio dei lavori che porterà, secondo la timeline prevista dal PNRR, all’entrata in vigore a marzo 2023 del decreto legislativo attuativo e, a giugno 2023, di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti attuativi (anche di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici.

Legge delega in materia di contratti pubblici: i nuovi principi sull'appalto integrato

Nel nuovo testo, si riscontrano molte le differenze rispetto al 2016: mentre i principi e i criteri a cui il Governo di allora ha dovuto fare riferimento erano circa 60, oggi quelli elencati al comma 2 dell’art. 1 sono soltanto 31, garantendo all’esecutivo un margine di manovra più ampio. Una delle differenze sostanziali riguarda l'appalto integrato: vediamo in dettaglio cosa cambia.

L'appalto integrato nel D.Lgs. n. 50/2016

Il principio del 2016, rubricato alla lettera ooo), richiedeva la “valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo; esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare, nonché, con riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta”.

Questi principi si sono di fatto tradotti, all’interno del D.Lgs. n. 50/2016, non in una norma specifica sull’appalto integrato, ma in alcuni richiami all’istituto nei seguenti articoli:

  • Art. 26 - Verifica preventiva della progettazione
    Il comma 2 dispone che nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori;
  • Art. 59 - Scelta delle procedure e oggetto del contratto
    La norma stabilisce che:
    • "È vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e)"
    • "Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori"
    • "Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione".

Di fatto, si è limitato radicalmente l'utilizzo dell'appalto integrato.

Appalto integrato, i nuovi principi nella legge delega 2022

Con i nuovi principi della legge delega, il ricorso all’appalto integrato nelle procedure di affidamento sarà sicuramente più frequente. Conferma di questo orientamento favorevole sono:

  • la sospensione, fino al 30 giugno 2023, del divieto al ricorso all’affidamento congiunto ai sensi dell’art. 59 del Codice dei Contratti Pubblici, come stabilito dall’art. 52, comma 1, D.L. 77/2021,
  • l’art. 48, comma 5, del medesimo decreto-legge, il quale ha dato nuovo impulso a tale strumento nell’ambito degli interventi finanziati “con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea”, ammettendo l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Secondo quanto previsto alla lettera ee) dei nuovi principi e criteri della legge delega, il ricorso all’appalto integrato sarà più semplice: di fatto è stato eliminato il riferimento diretto alla limitazione radicale al suo utilizzo, disponendo invece che nel nuovo testo del Codice degli Appalti vengano individuate le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrervi, fermi restando:

  • il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti;
  • l’obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall’operatore economico, al netto del ribasso d’asta.
© Riproduzione riservata