Codice dei Contratti e incentivi funzioni tecniche: da quando sono efficaci?

Il MIMS chiarisce i criteri temporali da utilizzare per stabilire se l'incentivo possa essere erogato o meno

di Redazione tecnica - 07/01/2022

Codice dei Contratti Pubblici ed efficacia degli incentivi per funzioni tecniche: l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 trova applicazione nel caso di un affidamento effettuato quando il Codice era già in vigore, ma il cui bando era stato pubblicato precedentemente?

Efficacia incentivi per funzioni tecniche: il parere del MIMS

Si tratta dell’interessante quesito posto al Supporto Giuridico – Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che ha fornito risposta con il parere n. 1096/2021.

Ricordiamo che l’art. 113 del Codice dei Contratti disciplina gli incentivi per le funzioni tecniche, stabilendo:

  • al comma 1 che “Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”;
  • al comma 2 che “le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”.

Incentivi funzioni tecniche: il comunicato ANAC

Tali incentivi possono essere erogati nel caso in cui il bando sia stato pubblicato precedentemente all'entrata in vigore del Codice dei Contratti, ma la procedura sia stata avviata quando il D.Lgs. 50/2016 era invece vigente? Sul punto, il MIMS ha richiamato il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 6 settembre 2017, per cui “per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione. Ne consegue che le disposizioni di cui all’art. 113 del nuovo Codice dei contratti si applicano alle attività incentivate, svolte successivamente all’entrata in vigore del Codice".

Questo significa che per quelle procedure di gara bandite dopo l'entrata in vigore del codice, ma le cui attività oggetto di incentivazione ai sensi dell'art. 113 abbiano avuto inizio prima dell'entrata in vigore del codice stesso, non pouò essere applicata la disciplina in parola e quindi non possano essere riconosciuti gli incentivi. Se ne ricava quindi che, ai fini dell’erogazione dell’incentivo, occorre guardare all’avvio della procedura.

Incentivi funzioni tecniche: cosa stabilisce il Decreto Infrastrutture

Diversa è invece l'ipotesi rappresentata dal recente D.L. n. 121/2021 (cd. “Decreto Infrastrutture”). In particolare, l’art. 5 comma 10 del Decreto, con riguardo agli incentivi per funzioni tecniche dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, ha disciplinato il periodo temporale rispetto al quale il Consiglio di Stato aveva evidenziato l’esistenza di un “vuoto normativo”. L’articolo infatti chiarisce che il regolamento di cui all’art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50(2016 si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture, le cui procedure sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice dei Contratti, “anche se eseguite prima della entrata in vigore del predetto regolamento".

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