Codice dei contratti, torna l'appalto integrato?

La bozza di Decreto Semplificazioni opera delle modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) prevedendo una nuova deroga per l'appalto integrato

di Redazione tecnica - 26/05/2021

Con la definizione della bozza di decreto legge prevista dal PNRR arrivano le prime semplificazioni alla normativa che riguarda gli appalti pubblici. Semplificazioni che, in realtà, complicano ulteriormente la struttura del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) che in questi anni ha subito modifiche a regime e a tempo che ne hanno completamente stravolto i principi regolatori.

Codice dei contratti: le modifiche dal Decreto Semplificazioni

Con quello che è già stato definito Decreto Semplificazioni (l'ennesimo degli ultimi anni) il Codice dei contratti verrà rivisto in tanti punti con modifiche a tempo estese fino al 2026. Il che lascia immaginare che non ci sia una reale voglia a mettere mano sull'articolato definendo un nuovo Codice.

Tra le modifiche quella che ha riscosso meno i favori degli operatori del settore riguarda l'ormai celebre appalto integrato. Un istituto che era stato messo in cantina nella prima versione del nuovo D.Lgs. n. 50/2016 ma che negli anni sta cercando in tutti i modi di ritornare in auge.

Ed è proprio questo l'obiettivo dell'art. 29, comma 5 della bozza del Decreto Semplificazioni che prevede:

Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1-bis e 1- ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’affidamento avviene previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. Qualora l’offerta abbia a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo, l’aggiudicazione può avvenire sulla base del criterio del prezzo più basso; in tale ipotesi, il corrispettivo per le attività di progettazione, stabilito dal bando o nell’avviso con il quale si indice la gara sulla base delle tabelle di cui al decreto previsto dall’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è soggetto a ribasso. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo partecipa anche l’affidatario dell’appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall’aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto.

Questa nuova disposizione prevede, in sostanza, la possibilità di andare in deroga ai limiti previsti dall'art. 59 del Codice dei contratti. Senza alcun limite alle soglie UE, l'articolo prevede che:

  • si potrà mandare in gara un progetto di fattibilità tecnica ed economica per avere delle offerte integrate di progettazione ed esecuzione dei lavori;
  • l’affidamento avviene previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta o, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo; in entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori;
  • qualora l’offerta abbia a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo, l’aggiudicazione può avvenire sulla base del criterio del prezzo più basso; in tale ipotesi, il corrispettivo per le attività di progettazione, stabilito dal bando o nell’avviso sulla base del Decreto Parametri, non è soggetto a ribasso.

Il commento di Fondazione Inarcassa

Pronta è arrivata la critica di Fondazione Inarcassa che con il suo Presidente Franco Fietta ha affermato “L’appalto integrato non è una scelta obbligata da adottare per velocizzare la realizzazione delle opere e sopperire alla mancanza di progettisti nella PA”. Ma non solo, “I servizi di progettazione possono e devono essere esternalizzati per evitare che con l’appalto integrato si crei un conflitto di interessi tra impresa appaltante, progettisti e direttore dei lavori. Va infatti assolutamente salvaguardato il principio generale della separazione dei ruoli fra progettista e costruttore, che rappresenta un elemento di trasparenza, a garanzia e nell’interesse di tutti gli operatori del settore e della qualità dei lavori, per avere elevati standard di qualità che nel progetto deve essere sempre al centro del processo”.

Secondo Fondazione Inarcassa, ma è una considerazione condivisa soprattutto da tutti i soggetti che si occupano di progettazione, l'appalto integrato è un istituto che genera un conflitto di interessi in quanto sia coloro che devono garantire la qualità progettuale, sia i principali attori del controllo nell’esecuzione dell’opera, sono pagati dall’impresa esecutrice. Inoltre, non interviene sulla riduzione dei tempi di processo se non in maniera molto limitata.

Probabilmente l’esempio del ponte Morandi di Genova ha spinto verso una volontà radicale di semplificazione che travolge l’intero sistema delle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, sebbene quel modello sia stato adottato per un caso assolutamente straordinario e di attenzione internazionale. C’è il concreto rischio che la reintroduzione dell’appalto integrato applicato all’intera filiera degli appalti riduca significativamente i controlli con nefaste conseguenze. Sbloccare le opere - conclude Fietta - è l’obiettivo fondamentale in questo momento, ma farlo bene lo è ancora di più”.

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