Collegio consultivo tecnico: il MIT interviene su compensi e conflitti d'interesse

In due nuovi pareri, il supporto giuridico fa riferimento alle linee guida del Ministero relative alle funzioni del collegio consultivo tecnico

di Redazione tecnica - 22/04/2024

Nel caso di costituzione di Collegio Consultivo Tecnico, la stazione appaltante non può applicare dei compensi professionali inferiori a quelli indicati nelle linee guida del MIT.

Collegio consultivo tecnico: chiarimenti sui compensi

Lo conferma il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 17 aprile 2024, n. 2643, in risposta al quesito di una stazione appaltante che nello specifico ha segnalato di avere approvato le proprie linee guida per la costituzione di un CCT obbligatorio, definendo anche i compensi per i componenti del collegio in misura molto inferiore a quanto previsto nel decreto ministeriale 17 gennaio 2022, n. 22 con cui sono state approvate le linee guida previste dall’art. 6, comma 8 bis del D.L. n. 76/2020.

A seguito della costituzione del Collegio, avvenuta nel 2023, la SA ha quindi richiesto se:

  • le parti (stazione appaltante e affidatario) sono obbligati ad applicare i compensi previsti nelle linee guida ministeriali;
  •  le parti hanno facoltà di applicare i compensi previsti nelle linee guida ministeriali ma non sono obbligati

Sulla questione il MIT è stato lapidario: il compenso per i componenti del Collegio Consultivo Tecnico è da determinarsi ai sensi dell’art. 6, co. 7-bis, d.l. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, il quale rimanda, poi, alle linee guida del Mit, ovvero al decreto 17 gennaio 2022 n. 12, art. 7.

Per gli appalti a cui si applica il nuovo Codice, ex d.lgs. 36/2023,va tenuto in consideraizone quanto disposto dall art. 1, co. 5, dell’allegato V.2 al Codice).

Commissari di gara e componenti CCT: no a conflitti di interesse 

Inoltre, come specificato nel parere del 17 aprile 2024, n. 2514, non è possibile nominare come presidente del CCT un commissario di gara: si rinviene infatti un conflitto di interessi dalla lettura combinata dell'art. 2.5 delle linee guida sul CCT e dell'art.42 comma 2 del d.Lgs. n. 50/2016 secondo cui "si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62"

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