Collegio Consultivo Tecnico: le Linee guida degli Ingegneri di Roma

Dagli Ingegneri di Roma gli indirizzi per l’omogenea applicazione e ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, alle funzioni del CCT nella fase antecedente l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 6, comma 5, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 120/2020

di Redazione tecnica - 23/04/2021

Fino al 31 dicembre 2021, come previsto dal Decreto Semplificazioni, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie UE, nella fase antecedente l’affidamento, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di costituire un collegio consultivo tecnico.

Le funzioni del Collegio Consuntivo Tecnico

L'art. 6 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, definisce le funzioni del Collegio Consuntivo Tecnico ovvero quelle previste per la sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica (art. 5) e funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.

Le indicazioni di ITACA e le Linee guida del CSLP

A seguito di questo obbligo, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha adottato le “Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre2020, n. 120” (leggi articolo).

Sull'argomento era intervenuta anche ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) che, con un documento predisposto ed approvato dalla Conferenza delle Regioni, ha fornito le “Prime indicazioni per la nomina dei componenti e del Presidente, ex art.6 legge 120/2020”.

Le Linee guida degli Ingegneri di Roma

Arriva adesso il parere 16 aprile 2021, n. 9 del Comitato Tecnico Appalti Pubblici della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma recante "Indirizzi per l’omogenea applicazione e ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, alle funzioni del CCT nella fase antecedente l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 6, comma 5, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 120/2020".

Il Parere è suddiviso nei seguenti 5 paragrafi

  • Ambito di applicazione
  • Costituzione, durata e requisiti
  • Funzioni e competenze
  • Determinazioni e conduzione delle attività
  • Compensi

Di seguito i principali contenuti di queste "linee guida".

Prerogative e Ruolo del CCT

Il documento chiarisce quali sono le prerogative e il ruolo che il CCT è chiamato a svolgere nella fase che precede l’esecuzione dei lavori. Si tratta di uno strumento di ausilio, non solo per velocizzare, ma anche per garantire una più elevata performance delle prestazioni delle stazioni appaltanti e dei commissari straordinari nominati ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto decreto “Sblocca-cantieri”). L'istituzione del CCT, anche nella fase antecedente l’esecuzione del contratto è, pertanto, da ritenersi essenziale per garantire l’efficace e sollecito affidamento dei  lavori,  in special modo per le opere particolarmente complesse, come quelle strategiche volte al rilancio Paese, tra le quali saranno ricomprese quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), da finanziarsi con le risorse del Recovery Fund.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 delle linee guida precisa che:

  • lo scopo del CCT facoltativo è quello di risolvere, mediante l’espressione di pareri in 15 giorni, problematiche tecniche o giuridiche che la stazione appaltante o il responsabile del procedimento possono incontrare nelle fase antecedenti l’esecuzione del contratto;
  • al fine di salvaguardare il ruolo di terzietà e imparzialità ad esso conferito dalla norma, tale organo non si sostituisce all’operato della P.A. nelle attività istruttorie e ordinarie ma si esprime esclusivamente su specifici quesiti;
  • il ricorso allo stesso riguarda gli affidamenti d lavori volti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione, di qualunque importo.

Costituzione, durata e requisiti

Nell’articolo 2 delle linee guida è chiarito che il CCT può essere costituito in ogni momento della fase antecedente all’esecuzione di un’opera pubblica, in relazione alle esigenze di ausilio avvertite dalla stazione appaltante; altrettanto, lo scioglimento può essere disposto in ogni momento, al più tardi una volta che l’aggiudicazione sia divenuta efficace.

Quanto alla composizione, si ribadisce che il CCT è costituito da 3 componenti, di cui due nominati dalla stazione appaltante e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale.

Per le opere di esclusivo interesse comunale, si prevede che il presidente sia nominato dalla Regione. Relativamente ai contratti nei quali il Ministero è stazione appaltante o finanziatore dell’opera, si raccomanda che la nomina avvenga su designazione di un organo competente in materia di lavori pubblici, che garantisca terzietà.

Viene suggerito, inoltre, alle stazioni appaltanti di chiedere ad organismi competenti in materia di lavori pubblici di individuare una terna di nominativi idonei a ricoprire l’incarico di presidente, anche al fine di disporre tempestivamente di alternative nei casi di incompatibilità e non disponibilità del terzo componente.

Viene raccomandato altresì alle stesse di nominare, tra i componenti, almeno un ingegnere o architetto e un giurista, nonché di verificare in concreto le situazioni di incompatibilità nel caso in cui si ravvisi l’opportunità di far proseguire le attività del CCT anche nella fase di esecuzione, fermo restando la necessità di procedere alla sostituzione di uno dei componenti con uno di nomina dell’operatore economico contraente.

In ogni caso, la nomina dei componenti, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla SA, è esclusa dalle procedure concorsuali.

Funzioni e competenze

All’articolo 3 è precisato che al CCT può essere devoluta, per il tramite del RUP, l’esame di questioni e problematiche tecniche e giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere nella fase antecedente all’esecuzione del contratto.

Circa i documenti, viene precisato che il RUP ha l’onere di fornire ai CCT l’intera documentazione disponibile, incluso il quadro esigenziale e il documento di indirizzo alla progettazione, ove già redatti, e comunque ogni altra documentazione pertinente e utile.

Determinazioni

Nell’articolo 4 è precisato che, in relazione alla natura delle determinazioni del Collegio, il documento de qua specifica che il CCT esprime pareri non vincolanti per il RUP e la stazione appaltante nell’adozione dei provvedimenti di competenza.

Detti pareri non hanno natura di lodo contrattuale ma assolvono ad una funzione consultiva facoltativa.

L’inosservanza degli stessi verrà comunque valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L’osservanza, invece, è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per  danno erariale, salvo il dolo (art. 6, c. 3, DL 76/2020).

Quanto all’attività del CCT, è precisato che:

  • detto collegio può fissare riunioni periodiche per ricevere aggiornamento sulle attività di competenza della stazione appaltante;
  • in assenza di quesiti, non può intervenire autonomamente o emettere pareri.

Compensi

Nell’articolo 5 relativo ai compensi è precisato che:

  • non possono essere posti a carico dell’operatore economico;
  • sono determinati secondo i parametri indicati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nelle linee guida di cui in premessa. In ogni caso, l’importo degli stessi sarà calcolato con riferimento all’importo dei lavori e sarà liquidato mediante acconti;
  • sono indicati nel quadro economico dell’opera alla voce imprevisti.

In allegato il testo del Parere n. 9 del 16 aprile 2021.

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