Compensazione prezzi materiali da costruzione: tutto da rifare?

Il TAR accoglie il ricorso dell’ANCE avvero la metodologia seguita dal MIMS per la rilevazione degli incrementi e l’attendibilità dei dati di un certo numero di materiali più significativi

di Gianluca Oreto - 07/06/2022

Boom! È la prima parola che ho pensato dopo aver letto la sentenza del TAR Lazio 3 giugno 2022, n. 7215 resa in riferimento al ricorso presentato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) per l'annullamento e/o accertamento dell'illegittimità del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 11 novembre 2021 recante "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi".

Caro materiali: il Decreto del MIMS

Un decreto tanto atteso che, come disposto dall’art. 1-septies, commi 3 e 5, del Decreto-Legge n. 73/2021, riporta i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni dal 2003 al 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021.

Un decreto realizzato dal MIMS col supporto di una Commissione consultiva all'interno della quale c'erano ISTAT, Unioncamere, i provveditorati e, appunto, ANCE che sin da subito aveva espresso le sue perplessità sulla metodologia utilizzata e proponendo delle alternative che non sono state accolte.

Compensazione prezzi materiali da costruzione: il ricorso dell’ANCE

E proprio per questo, non tutto è proceduto nel migliore dei modi, tanto che ANCE ha contestato il Decreto del MIMS nella parte in cui, in assenza di criteri univoci di rilevazione e in presenza di dati evidentemente irragionevoli e contraddittori, è stato rilevato un aumento percentuale del tutto irragionevole e di gran lunga inferiore all'aumento reale registrato sul mercato per 15 materiali:

  1. Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate;
  2. Lamiere in acciaio Corten;
  3. Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori);
  4. Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati;
  5. Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale;
  6. Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geo-strutturali;
  7. Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente;
  8. Tubazioni in acciaio nero senza saldatura;
  9. Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100;
  10. Tubazione in PVC rigido;
  11. Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici;
  12. Tubi di rame per impianti idrosanitari;
  13. Legname per infissi;
  14. Legname abete sottomisura;
  15. Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton).

I rilievi del MIMS

Secondo il MIMS, però, la metodologia utilizzata era l'unica, coerentemente con la normativa, in grado di assicurare la necessaria continuità, l’omogeneità nelle rilevazioni e nell’elaborazione dei dati anche nella serie storica per ciascuno degli anni dal 2003 al 2019 nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021.

Ma non solo, secondo il MIMS le 3 fonti utilizzate avrebbero rivestito per legge la qualifica di autorità competente in materia di rilevazione dei prezzi, mentre analoga autorità in materia di rilevazione dei prezzi non era rinvenibile in nessuna altra fonte privata tra quelle proposte dall’ANCE che, pur operando in aderenza alla prassi ingegneristica, perseguivano finalità statutarie diverse, commerciali e privatistiche, nell’interesse esclusivo di operatori economici e non nell’interesse pubblico.

Sul punto mi sono chiesto come mai il MIMS abbia sollevato questa problematiche visto che utilizza una fonte privata (il prezzario DEI) quale fonte competente per determinare la congruità delle spese sostenute per avere accesso ai vari bonus fiscali (tra cui il superbonus 110%). Da una parte le fonti private vanno bene, dall'altra parte no. Ma questo è un altro discorso.

I rilievi e la richiesta di ANCE

L'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili italiani ha:

  • contestato la metodologia seguita per la rilevazione degli incrementi seguiti;
  • lamentato l’attendibilità dei dati emersi con riguardo ad un certo numero di materiali più significativi oggetto di rilevazione;
  • sottolineato che l’istruttoria condotta sarebbe stata carente e avrebbe condotto a risultati non in linea con gli incrementi di prezzo che, in realtà, aveva fatto registrare il mercato.

Secondo ANCE, dall’esame dei dati riferiti al prezzo di alcuni dei materiali monitorati, sarebbero emerse differente esorbitanti, non facilmente giustificabili e idonee a minarne la complessiva attendibilità.

Il giudizio del TAR

I giudici del TAR, pur rilevando che la metodologia utilizzata per la redazione del Decreto offra garanzie sotto il profilo procedimentale, ha ammesso che l’attività di rilevazione abbia registrato numerosi snodi problematici afferenti al reperimento dei dati e alla loro gestione e “normalizzazione” minandone, pertanto, la complessiva rispondenza alle reali dinamiche dei prezzi di mercato. E proprio tali dinamiche “straordinarie” il legislatore voleva intercettare al fine di arginare l’impatto che le stesse avevano sul tessuto imprenditoriale.

Conclusioni

In definitiva, considerato che l’attività istruttoria pur afferente ad un iter procedimentale consolidato si è rivelata carente, il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato "tenuto" il Ministero resistente all’espletamento di un supplemento istruttorio, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati.

L'intervista al vicepresidente ANCE

Sull'argomento ho intervistato il vicepresidente ANCE con delega alle opere pubbliche Edoardo Bianchi a cui ho posto alcune domande.

Domanda - Partiamo dal principio: cosa è successo e perché si è arrivati al TAR?

Risposta - Abbiamo lavorato con il MIMS per determinare quali erano gli scostamenti del primo semestre 2021 rispetto agli anni precedenti. Il primo aspetto da rilevare è la chiusura totale da parte degli uffici, per i quali sembrava che il problema fosse "straordinario" e legato a problemi temporanei. Proprio per questo tutte le rilevazioni hanno risentito di questa "impostazione". In più c'è un paniere sbagliato e anacronistico in cui ci sono 56 prezzi, 56 prodotti che sono forniture e non lavorazioni, completamente distaccato dalla realtà.

In secondo aspetto è che gli Enti rilevatori (Unioncamere, ISTAT e Provveditorati) non fanno questo di professione, non sono scientificamente proiettati su questo tipo di rilevamento.

Unite insieme questi due aspetti è uscito un risultato folle che abbiamo impugnato, come abbiamo impugnato anche il secondo semestre 2021.

Come mai costruttori e tecnici non incidono?

Domanda - Ance fa parte della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, come mai non è riuscita ad incidere nella redazione del Decreto del MIMS?

Risposta - In questa commissione siamo sentiti ma non ascoltati. Nel verbale finale che chiudeva l'istruttoria del tavolo di lavoro, ANCE ha votato contro esprimendo il proprio dissenso ed è per questo che poi è stato impugnato il Decreto. Sul fatto che non siamo ascoltati ci sono vari aspetti da considerare, tutti riconducibili ad un problema culturale. Primo, c'è sempre l'impressione che con la revisione dei prezzi ci sia qualcuno che voglia arricchirsi. Sembra che tu stia chiedendo qualcosa che non ti spetta.

Secondo, non vivendo in trincea tutti i giorni e non acquistando tutti i giorni ferro, bitume o calcestruzzo, non si può avere la percezione di quanto siano momentanei o strutturali questi aumenti di costo. Il grande problema dei prezzi è cominciato nell'ultimo trimestre 2020, viene da lontano, e non si sono resi conto che la compensazione ex-post è funzione del prezzi del momento che prende atto sia degli aumenti che delle diminuzioni.

Terzo, il vero problema è che non c'è stata nessuna scientificità. La conferma è arrivata dal cambio del metodo di computazione utilizzata per il 2022. Ad aprile 2022 sarebbero dovuti uscire due provvedimenti, uno riferito a come si devono aggiornare i prezzari, l'altro con il nuovo paniere che fa l'ISTAT che deve rilevare il termometro degli aumenti o delle variazioni dei prezzi. Il Ministero, quindi, ha riconosciuto che la metodologia non è più attuale.

Noi abbiamo proposto di ancorare i rilevamenti a dei listini internazionali o ufficiali nazionali, in modo da arrivare a prezzi davvero rappresentativi. Per come dice il MIMS, il prezzo attuale oggi è la media del prezzo dei 6 mesi precedenti. Ma, facendo un'analogia con la staffetta quotidiana del petrolio, se oggi acquisti la benzina paghi il prezzo di stamattina e non la media dei 6 mesi precedenti! Il Ministro Giovannini ha ammesso che l'aumento medio del primo semestre 2021 è del 19% e quello del secondo semestre 2021 è del 36%. Aumenti che, tra le altre cose, non tengono in considerazione quello che è successo dal 24 febbraio in poi con la guerra in Ucraina.

Gli effetti della sentenza del TAR

Domanda - Con la sentenza non viene abrogato il Decreto, il TAR conferma che ci sono state delle incongruenza e invita ad un supplemento istruttorio sui materiali più significativi in contestazione nel giudizio. Sostanzialmente che significa e che impatto ha sulle procedure in corso?

Risposta - La sentenza è molto fresca, adesso dobbiamo capire cosa vuole fare il Ministero che ha già deciso di abbandonare quella metodologia di calcolo, proiettandosi verso una nuova. Questa sentenza rimodula e ricomputa l'attività istruttoria. Cosa vuol dire? Che dovremmo risederci attorno ad un tavolo e dovremmo anche tenere in considerazione che fino a ieri nessuna impresa è stata pagata per i lavori del primo semestre 2021. Si pone un problema su come si regoleranno per il secondo semestre. Problematica che il Ministero dovrà tenere in considerazione.

Il TAR dice che le fonti utilizzate dal MIMS sono quelle ufficiali previste dalla norma. Su questo non c'è dubbio. La norma dice che occorre utilizzare le rilevazioni di ISTAT, Unioncamere e Provveditorati. Se queste "fonti" fossero adeguatamente organizzate non ci sarebbe stato alcun problema. Nei lavori istruttori non è che per ognuno dei 56 prezzi hanno quotato 5/6 rilevazioni. C'è chi ne ha quotati 10/8/15 prezzi, chi ne quotati su una singola voce con diverse analisi di mercato, chi ha portato solo un'offerta. Noi per il bitume abbiamo utilizzato SITEB, chi meglio di loro può quotarlo?

Ringrazio il vicepresidente Bianchi per il prezioso contributo e lascio come sempre a voi ogni commento.

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