Compensi professionali, RPT chiede l'annullamento del Decreto del Commissario per la Ricostruzione

In una lunga nota si chiede l'annullamento, la revoca o la modifica delle Linee Guida sul Prezzario unico del cratere 2022

di Redazione tecnica - 20/09/2022

All'adeguamento dei prezzari non sembra seguire quello dei compensi professionali, a fronte di nuove responsabiltà e di nuovi compiti da assolvere. Proprio per questo la Rete Professioni Tecniche ha inviato una lunga e dettagliata nota al Commissario Straordinario per la Ricostruzione, a firma del Coordinatore delle Professioni Tecniche, ing. Armando Zambrano, per l’annullamento o la revoca del decreto n. 329 del 07 luglio 2022, al quale sono allegate le linee guida per l’attuazione degli articoli 1 e 2 dell’Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022. Le Linee Guida, a differenza dell'Ordinanza, sembrerebbero infatti chiudere alla possibilità di revisione dei compensi professionali

Adeguamento compensi professionali: la nota di RPT al Commissario per la Ricostruzione

Per capire meglio i termini della questione, facciamo un salto indietro. Con l’Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, recante “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”, è stato approvato il “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022”.

In particolare, all’articolo 1 “Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia” viene disposto che il Prezzario si applica ai seguenti casi:

  • per la ricostruzione privata:
    • nuove domande di contributo;
    • domande pendenti alla data di entrata in vigore dell’ordinanza stessa;
    • domande (su richiesta dell’interessato) decretate fino al 31 dicembre 2020, per le lavorazioni eseguite dal 1 luglio 2021, ferma l’applicazione dell’art. 7 dell’ordinanza 118/2021 per il primo semestre 2021;
    • per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1° gennaio 2021.
  • per la ricostruzione pubblica:
    • contratti di appalto stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dell’ordinanza;
    • progetti in corso di elaborazione e approvazione alla data di entrata in vigore dell’ordinanza;
    • lavori eseguiti a far data dal giorno 1 luglio 2021.

L’art. 2 dell’Ordinanza “Aggiornamento dei costi parametrici” stabilisce invece che i costi parametrici:

  • relativi alla ricostruzione privata, (art. 6 del decreto legge 189/2016, di cui all’Allegato 1 dell’ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, alla tabella 6 dell’Allegato 2 dell’ordinanza 9 gennaio 2017, n.13 e alla tabella 6 dell’Allegato 1 dell’ordinanza 7 aprile 2017, n.19 e di cui all’art. 2 dell’ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68, aggiorna ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza 118/2021, come novellato dall’ordinanza 123/2021) sono aumentati, in coerenza con la variazione dell’Indice generale Istat per i costi di costruzione di un capannone industriale e di un fabbricato residenziale, nonché con l’incremento delle materie prime e la relativa incidenza nell’aggiornamento del prezziario unico: al citato art. 6 dell’ordinanza n. 118/2021, come novellato dall’ordinanza n. 123/2021, la cifra “6%”, è sostituita dalla cifra “20%” per i fabbrica residenziali o 9 ad essi assimilabili, e la cifra “11%” è sostituita dalla cifra “25%” per gli edifici adibiti ad attività produttive;
  • si applicano alle domande di ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nonché, su istanza del professionista incaricato, alle domande per le quali alla stessa data non risulti ancora decretato il contributo, nonché alle domande per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1gennaio 2021 purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo;
  • che i corrispettivi dei contratti già stipulati si intendono automaticamente adeguati alla rideterminazione del contributo derivante dall’attuazione dell’ordinanza;
  • il professionista, ad integrazione della documentazione già prodotta, deve trasmettere la sola istanza, con la quale assevera il nuovo importo dei lavori in misura non superiore ai limi derivanti dall’applicazione degli incrementi del presente articolo nonché, limitatamente alle domande presentate con le modalità di cui all’ordinanza n.100 del 9 maggio 2020, l’importo del contributo concedibile con allegato il modello di calcolo presente sulla piattaforma informatica della struttura commissariale.

Il decreto con le Linee Guida

Con l’obiettivo di chiarire l’ambito applicativo dell’Ordinanza, il Commissario ha quindi adottato il decreto n. 329 del 07 luglio 2022, al quale sono allegate le linee guida per l’attuazione degli articoli 1 e 2. Esse evidenziano come l’adeguamento dei prezzi, di per sé, non costituisca per i professionisti tecnici un’occasione di rimodulazione del valore delle proprie prestazioni professionali non ricorrendo – in tesi – i relativi presupposti giuridici. Questa interpretazione è stata ribadita nel corso di un incontro e che, secondo RPT non è compatibile con l’ordinamento, in generale, e con l’ordinanza n. 126/22 in particolare.

Il comma 5 dell’art. 2 dell’Ordinanza 126/22, prevede infatti che “Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 1 e dal presente articolo, sono riconosciuti i compensi professionali, calcolati secondo i parametri professionali vigenti, per le prestazioni tecniche documentate necessarie alla revisione dei progetti già presentati”.

Secondo RPT è chiaramente specificato che vanno remunerate le prestazioni tecniche aggiuntive che indiscutibilmente, il professionista pone in essere a seguito dell’effettuazione delle attività aggiuntive richieste.

Le discrepanze tra Ordinanza e Linee Guida

Le linee guida, sembrano invece andare in senso opposto, ritenendo che il comma 5 citato “non faccia riferimento ad una maggiorazione del compenso relativo a prestazioni già indicate nel relativo quadro economico, la cui applicazione costituisca un mero automatismo in ragione dell’incremento dell’importo dei lavori, quanto piuttosto ad un compenso ulteriore, che dovrà essere corrisposto per remunerare prestazioni diverse e specifiche, direttamente collegate all’aggiornamento del progetto già presentato, che si rende necessario a seguito della rideterminazione dell’importo lavori”.

Secondo questa interpretazione vanno considerate come remunerabili le sole prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già presenti nel quadro economico, sul presupposto – opinabile – che le prestazioni già rese non patiscono modificazioni in conseguenza dell’incremento del valore dell’opera.

Sul punto, le linee guida osservano che “Ai fini della identificazione delle attività professionali necessarie alla revisione dei progetti già presentati, ivi compresa la asseverazione del nuovo importo del contributo concedibile, si dovrà fare riferimento alle Tavole prestazionali contenute nel DM 140/2012, alle quali peraltro il Protocollo d’Intesa Allegato “A” all’Ordinanza commissariale n. 108/2020 fa espresso rinvio, allegandone anche un estratto.

A tal finne potranno essere prese in considerazione:

  • 1) per istanze di rideterminazione del contributo (articolo 1, comma 2, le ere a) e a2) e articolo 2, comma 1): la Tavola n. Z-2. 2 (Progettazione) con riferimento alla prestazione ivi indicate di “aggiornamento elaborati: CME, Quadro economico, Elenco prezzi ed eventuale analisi” e “Progettazione integrale e coordinata”;
  • 2) per istanze di “compensazione” (Articolo 7 dell’ordinanza 118 del 2021 e art. 1, comma 2, lett . a1) e comma 4): la Tavola n. Z-2. 3 (Esecuzione dei lavori) ed in particolare la prestazione ivi indicata di “contabilità dei lavori a misura. Per le modalità applicative dei suddetti articoli 1 e 2 si rinvia alla successiva sezione B)” che ne illustra le modalità."

Le richieste della RPT

Ribadisce RPT che tale interpretazione dell’ordinanza 126/22 evidenza diverse illegittimità, conisderato che:

  • L’ordinanza esplicita chiaramente il principio, logico, di corrispondenza tra prestazioni lavorative aggiuntive e remunerazioni aggiuntive delle stesse;
  • le linee guida sembrano escludere dalla revisione anche le attività riconducibili alla Direzione dei Lavori, al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e al collaudo, non soggette – in tesi – a revisione, pur mutando il valore dell’opera di un'aliquota percentuale significativa;
  • l’incremento dei valori e della conseguente responsabilità del professionista non paiono essere tenute minimamente in conto dalle linee guida che, anche sotto tale profilo, non trovano, nella ordinanza 126/22, alcun appiglio normativo;
  • non solo la normativa in commento prevede un aggravio della responsabilità professionale, ma che l’aumento dei valori delle opere comporta in automatico l’aumento del valore delle responsabilità cui, in astratto, i professionisti potrebbero essere chiamati a rispondere dai loro committenti il tutto in violazione della norma va in tema di compensi professionali e di equo compenso che prevede l’adeguamento dei compensi professionali in proporzione con il valore del contratto.

Secondo RPT si tratta di “un manualistico caso di disparità in quanto il giusto adeguamento in ragione del “caro prezzi” è disposto solo a favore delle imprese, mentre esclude immotivatamente ed ingiustamente il mondo delle libere professioni che, al pari delle imprese, prestano la loro opera nello specifico se ore della ricostruzione post sisma”.

Tutte ragioni che, unite a quanto disposto dalla legge n. 241/1990 in riferimento alla possibilità di annullare o revocare un provvedimento in autotutela hanno portato l'associazione a chiedere di adottare delle ulteriori linee guida a correzione e rimodulazione di quelle divulgate con il Decreto n. 329 del 7 luglio 2022, facendo presente che diversamente impugnerà in sede giurisdizionale il provvedimento contestato.

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