Comunicazione lavori su parti comuni condominiali: ADE aggiorna il software

Aggiornato il programma per gli amministratori di condominio per le comunicazioni relative a ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni

di Redazione tecnica - 16/03/2022

L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un aggiornamento per il software "Comunicazione da Amministratori Condominio 2021”, da utilizzare per la compilazione delle comunicazioni delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali sostenute per l'anno 2021, e che premette la predisposizione del modello 730 precompilato 2022

Comunicazione da Amministratori di Condominio: aggiornato il software

Ricordiamo che gli amministratori di condominio devono comunicare all’Anagrafe tributaria, entro il 16 marzo 2022, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, oltre che per quelle sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione (cd. “Bonus Mobili”).

In particolare, ricordiamo che tra gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico delle parti comuni condominiali rientrano quelli previsti al comma 1, dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/196 (TUIR), che comprendono:

  • gli interventi di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
  • la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici;
  • l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.

Come effettuare la comunicazione

Il programma permette, oltre al caricamento delle spese sostenute, anche l’inserimento del numero di unità immobiliari che compongono il condominio e la ripartizione delle quote su cui vanno calcolati gli importi. Inoltre è possibile comunicare l’eventuale destinazione del credito, se ceduto a terzi o riconosciuto quale sconto sul corrispettivo. In entrambi i casi, permane l'obbligo di effettuare la comunicazione..

Vanno trasmessi anche i dati degli interventi che hanno usufruito della detrazione e per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nell’anno di riferimento perché hanno esercitato l'opzione della cessione del credito da parte di tutti i condomini ai fornitori, oppure dello sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020.

Questi i casi che possono essere segnalati nella comunicazione:

  • credito non ceduto / non corrisposto tramite sconto in fattura;
  • credito ceduto a soggetti diversi dai fornitori;
  • sconto in fattura o credito ceduto ai fornitori;
  • credito non cedibile o sconto non applicabile;
  • credito non ceduto o non corrisposto come contributo mediante sconto;
  • in parte come sconto in fattura/cessione del credito d’imposta ai fornitori;
  • in parte come cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori,

Ecco quindi un'importante novità: se il contribuente per un intervento ha optato in parte per la cessione del credito e in parte per lo sconto in fattura può indicarlo con un nuovo codice da utilizzare per compilare il campo “Credito ceduto o contributo mediante sconto”.

Infine ricordiamo che, come segnalato nelle FAQ del Fisco:

  • non sono previste soglie minime per la trasmissione dei dati;
  • il singolo condòmino non può opporsi all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata;
  • in caso di rimborso totale, i condòmini non potranno usufruire della detrazione IRPEF e l'amministratore non dovrà inviare comunicazione relativa a tali spese per lavori effettuati sulle parti comuni, né rilasciare ai condòmini la relativa certificazione;
  • in caso invece di rimborso parziale delle spese sostenute per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali, l’amministratore sarà tenuto a comunicare solo le spese effettivamente rimaste a carico del condominio, con le relative quote attribuite ai condòmini e, allo stesso modo, bisognerà compilare la certificazione da rilasciare ai condòmini.

Comunicazioni al Fisco dai condomini minimi​

Qualora un condominio fino a otto condòmini (cd "condominio minimo") abbia nominato un amministratore, quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di effettuati sulle parti comuni condominiali.

Diversamente se non è stato nominato un amministratore, i condòmini non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, tranne quando uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito. In questo caso, il condomino incaricato dovrà comunicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando anche le sezioni relative al credito ceduto.

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